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Legenda

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  Il Governo italiano interviene per gestire l’emergenza Coronavirus

Il 23 febbraio 2020 il Governo ha adottato il decreto-legge n. 6 del 2020 per la gestione dell’emergenza coronavirus.
Il decreto-legge, all’art. 1 co. 1, prevede che nei luoghi in cui si sia registrato almeno un caso di positività al virus per il quale “non si conosce la fonte di trasmissione (..)“, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure di contenimento adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica.

Il comma 2 dello stesso articolo elenca le misure adottabili, tra cui: il divieto di allontanamento ed accesso alle aree interessate dal contagio, la sospensione di manifestazione ed eventi pubblici, dei viaggi di istruzione, la chiusura di scuole, musei, luoghi di cultura.
L’art. 2 prevede poi la possibilità che, fuori dai casi di cui all’art. 1, comma 1, e cioè anche nei luoghi in cui non vi siano persone risultate positive al virus, possano essere adottate “ulteriori misure” di contenimento, che devono però essere diverse rispetto a quelle già indicate all’art. 1.

Per l’attuazione delle misure indicate, il decreto-legge richiama l’adozione di successivi decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Salute e sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni interessate.

Alla luce dell’emergenzialità della situazione, il decreto-legge prevede però che, per il tempo necessario ad adottare tali decreti, le misure di contenimento siano adottate dalle autorità competenti delle zone interessate dal contagio, vale a dire i Presidenti delle Regioni e Sindaci.

In sintesi, il decreto-legge, indica una serie di misure di contenimento da adottare nelle Regioni in cui vi siano casi di contagio, a cui aggiunge la possibilità che altre misure siano adottate nelle regioni in cui non si sia registrato nessun caso di positività al virus, e prevede poi che tali misure siano adottate in un primo momento dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessante e in un secondo momento dal Presidente del Consiglio con le modalità indicate.

È utile rimarcare il fatto che “la chiusura delle scuole, la sospensione dei viaggi di istruzione, la sospensione manifestazione ed eventi pubblici e la chiusura di musei e altri luoghi di cultura“, sono misure previste solo per le aree colpite dal virus.

Il 1° marzo 2020 il Presidente del Consiglio ha adottato un DPCM di attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020.
Il DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è la forma con cui possono essere adottate fonti normative secondarie (regolamenti) dal Presidente del Consiglio.
Il decreto in esame ha fornito un quadro di interventi unitario e uniforme su tutto il territorio nazionale.
In particolare, conferma e proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza da coronavirus, e ne introduce di nuove.
Il decreto distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.
Prevede una serie di misure più restrittive, applicabili nei comuni della “zona rossa”, un’ulteriore serie di misure intermedie per la zona gialla (in cui in realtà gli interventi si differenziano in diverse regioni e provincie) e stabilisce poi alcuni interventi per tutto il territorio nazionale (per quelle che potrebbero dirsi zone verdi).

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 242-244
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 94-96
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 154-156

 

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