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Legenda

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  L’impatto del COVID-19 sulle procedure concorsuali: slittamento al 15 febbraio 2021 delle disposizioni su “strumenti di allerta e prevenzione della crisi”

Per comprendere questa novità occorre fare un passo indietro.

L’adozione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, da ora ‘Codice della crisi’) è stata caratterizzata da nuove finalità come l’anticipazione e il contenimento degli effetti della crisi d’azienda.
Si intende cioè far emergere tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa per limitarne gli effetti negativi, risanandola prontamente e garantendone così la continuità.

Proprio in questa prospettiva il legislatore ha predisposto degli strumenti di allerta e di prevenzione della crisi. Ai sensi dell’art. 12 del Codice della crisi, rappresentano strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti carico dei soggetti di cui agli artt. 14 (organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione) e 15 (Agenzia delle entrate, INPS e Agenzia della riscossione, i c.d. creditori pubblici qualificati) “finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione“.

Il meccanismo delineato dal Codice della crisi, in breve, è il seguente.

Gli organi di controllo societari hanno il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi. Laddove l’organo ammnistrativo non fornisse risposta all’organo di controllo o adottasse misure inidonee al superamento della crisi, allora l’organismo di controllo sarebbe tenuto a informare l’OCRI.

L’istituzione dell’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) costituisce una delle principali novità introdotte dal Codice della crisi. Funzione principale è quella di “ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi” (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, art. 2, c. 1, lett. u).

Ora l’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del Codice della crisi, fissata per il prossimo 15 agosto 2020, è slittata al 15 febbraio 2021.
Lo ha stabilito l’art. 11 del decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In quanto misura adottata con legislazione di emergenza, per la effettiva operatività sarà necessario attendere la conferma del decreto-legge ad opera della legge di conversione.

Per cui, sostanzialmente, è stata prorogata l’operatività dell’obbligo di segnalazione degli indici di crisi che grava sugli organi di controllo, revisori contabili e sui creditori pubblici qualificati.
Resta però l’obbligo per gli organismi di controllo, con riferimento all’originaria data dal 15 agosto 2020, di effettuare verifiche delle valutazioni dell’organo amministrativo in merito all’assetto organizzativo e di fondati indizi di crisi.
Resta altrettanto ferma la possibilità per l’imprenditore di accedere alle misure premiali, di cui all’art. 25 Codice della crisi, mediante presentazione tempestiva di istanza all’OCRI, finalizzata a prevenire l’aggravamento della crisi.
Una tale misura si è resa necessaria per arginare il rischio che intervenissero un gran numero di segnalazioni, e cercare d’altra parte di adeguare gli indicatori della crisi alla straordinaria situazione che sta riguardando il nostro sistema economico.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, pp. 138 ss.

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