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  Decreto Liquidità: slitta ulteriormente l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza

Solamente nell’ultima newsletter segnalavamo la modifica del ‘nuovo’ Codice della crisi e dell’insolvenza apportata dal D. l. 2 marzo 2020, n. 9, con la quale si era provveduto a prorogare l’entrata in vigore di una serie di provvedimenti al 15 febbraio 2021.

Il Legislatore è tornato nuovamente sul tema con il D. l. 8 aprile 2020, n. 23 (d’ora in poi Decreto Liquidità).
Una delle più importanti novità è rappresentata dal differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021 (art. 5, Decreto Liquidità).

L’intenzione legislativa è piuttosto evidente. Spostare questo termine ad un momento ancora successivo, auspicando che per allora la crisi da Covid-19 sarà superata e che il sistema economico torni alla normalità, permetterebbe di garantire più ampiamente il salvataggio delle imprese e la continuità aziendale delle stesse. Ossia ciò che costituisce la filosofia di fondo del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Inoltre, come si legge dalla relazione tecnica al Decreto Liquidità, questa misura garantirebbe anche la certezza del diritto, dato che i soggetti coinvolti possono continuare ad applicare la vecchia disciplina in materia fallimentare senza alcun dubbio interpretativo.
Inoltre, occorre anche rilevare che il precedente termine (febbraio 2021) non consentiva di redigere il bilancio (da depositarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), senza tenere conto degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sui bilanci 2020.
Nella stessa prospettiva, è doveroso segnalare altre rilevanti misure introdotte dal presente decreto: è sospesa l’applicazione della disciplina relativa alla riduzione del capitale sociale per perdite oltre 1/3 (art. 6, Decreto Liquidità); è disapplicata la disciplina sulla postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 8, Decreto Liquidità); è dettata una disciplina eccezionale in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, già omologati e con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, i cui termini per l’adempimento sono prorogati di 6 mesi (art. 9, Decreto Liquidità); è dichiarata l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (art. 10, Decreto Liquidità).
Da ultimo, sono previste misure volte alla possibilità di accesso agevolato al credito bancario e all’alleggerimento del carico fiscale delle società.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4 ed, vol. 3, p. 138

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