, , ,

Legenda

Novità di primaria importanza che modificano il libro di testo
Aggiornamenti importanti che integrano il libro di testo
Dati, notizie e casi interessanti per fare lezione con l'attualità

  Respinta la mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della Giustizia

La sfiducia individuale è un istituto particolarmente interessante e di scarsa frequenza applicativa, su cui sono esistiti molti dubbi di legittimità, quanto meno fino alla presa di posizione definitiva della corte costituzionale, nel caso Mancuso del 1996 (sent. n. 7 del 1996).

Il precedente, il caso Mancuso
Nel 1996 la Corte si trovò a dover giudicare per la prima volta l’ammissibilità di una mozione di sfiducia individuale, rivolta a Filippo Mancuso, al tempo Ministro della Giustizia. La questione sorse perché, di fronte all’approvazione di una mozione proposta nei suoi confronti (nell’ambito di relazioni apertamente conflittuali tra il Ministro e gli altri membri del Governo) e all’atto con cui il Presidente della Repubblica affidò l’incarico ad interim al Presidente del Consiglio Lamberto Dini, il Ministro si rifiutò di dimettersi.

Il Ministro sfiduciato infatti riteneva che, per il modo in cui è costruita la forma di governo italiana, il rapporto di fiducia coinvolgesse necessariamente l’intero Governo e che pertanto fosse illegittimo un atto di sfiducia individuale. L’idea su cui poggiava la sua posizione era in particolare quella per cui il rapporto fiduciario non potrebbe che essere interrotto attraverso un atto uguale e contrario a quello che vi ha dato origine. E come è noto, la mozione con cui il Governo ottiene la fiducia delle Camere è riferito all’intera compagine governativa (art. 95 Cost.).

Il problema è che di tutto ciò la Costituzione dice pressoché nulla, e che norme esplicite in merito alla sfiducia individuale esistono solo nel Regolamento della Camera (art. 115), nulla prevedendo invece il regolamento del Senato. La Corte costituzionale perciò, giunge a riconoscere l’ammissibilità della sfiducia individuale facendo uno sforzo di ricostruzione sistematica delle disposizioni in materia, da cui emergerebbe che la Costituzione, nel prevedere all’art. 95 co.2 forme diresponsabilità collegiale e di responsabilità individuale intende conferire responsabilità politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa ma anche come vertici dei rispettivi dicasteri. La nostra forma di Governo insomma contemplerebbe forme di responsabilità collegiale e di responsabilità individuale, che fanno capo ai soggetti specificamente indicati dall’art. 92 della Costituzione, vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, nella duplice veste di componenti del Governo e di vertici dei dicasteri.

Il caso Bonafede: respinta la mozione di sfiducia
Il 21 maggio è stata respinta la duplice mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
La prima, presentata dal centrodestra, è stata respinta con 160 voti contrari.
La seconda, presentata da +Europa, è stata bocciata con 150 voti contrari. Il voto rappresenta l’esito di un meccanismo articolato in una discussione generale, a cui fa seguito una replica del ministro e le dichiarazioni di voto.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 240-241
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 90-93
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4 d. vol. 3, p.152

Tag: ,