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  Uber Italia SRL “commissariata” dal Tribunale di Milano: l’accusa è di sfruttamento dei rider

Le nuove tecnologie hanno comportato un’evoluzione del lavoro che ha reso necessario il ripensamento delle tradizionali forme di protezione dei lavoratori. I rider sono sicuramente una delle manifestazioni più evidenti di questa evoluzione.

In sostanza il rider rappresenta la trasformazione di una figura di lavoratore già esistente, quella del fattorino, da cui differisce per la struttura tecnologica che gestisce la sua attività. Per il fatto cioè che il datore di lavoro non è più l’esercizio commerciale di cui cura la consegna a domicilio, ma una piattaforma online di food delivery (nel caso di specie Uber Eats, gestito dalla società Uber Italia SRL) con un algoritmo che gestisce turni e valutazioni delle loro prestazioni.

Tuttavia, rispetto al suo antenato, il rider è circondato di minori tutele. Nella maggior parte dei casi infatti si tratta di persone che lavorano utilizzando mezzi propri e assumendosi il rischio del risultato delle consegne effettuate.

La vicenda dei rider è diventata capofila delle molte questioni sorte nel contesto del lavoro digitale ed è da tempo oggetto di rivendicazioni, passate anche per le aule giudiziarie.
Il precedente più importante è quello della decisione del giudice d’appello di Torino, confermata in Cassazione e riconosciuta come la prima vittoria giudiziale italiana nel mondo dei rider. Il giudice, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto ai rider di Foodora l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 2 del d.lgs. 81/2015 (Jobs Act), estendendo loro le conseguenti protezioni della disciplina del lavoro subordinato.

Il 28 maggio 2020, la Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha depositato il decreto con cui ha applicato, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, la misura dell’amministrazione giudiziaria – il cosiddetto “commissariamento”– alla società Uber Italia SRL.

Questa misura (prevista dall’art. 34 co. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011) rientra fra le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. Ha come presupposto la presenza di indizi sufficienti per ritenere che l’esercizio di determinate attività economiche possa agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, tra cui l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603bis c.p.). La finalità dell’amministrazione giudiziaria non è tanto repressiva, quanto preventiva. Il suo scopo, ricorda lo stesso Tribunale di Milano citando un proprio precedente del 2016, è sottrarre il più rapidamente possibile un’attività imprenditoriale all’infiltrazione criminale.

Il Tribunale di Milano ritiene infatti che esistano prove consistenti dell’esistenza del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Delitto che sarebbe stato perpetrato, a danno dei rider, da parte di alcune imprese che curano le consegne di generi alimentari, con le quali Uber Italia collabora nella gestione del servizio. Dalle pagine del decreto del Tribunale emerge in effetti un quadro piuttosto preoccupante, i cui tratti restituiscono un’immagine drammatica di sfruttamento del lavoro.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, p. 338 ss.

 

 

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