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  La Corte di Cassazione sulla relazione tra vaccini e crisi epilettiche

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione riguarda la domanda di Fr. Bo. (respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Venezia) volta al riconoscimento dell’indennità per la malattia neurologica da cui era stato colpito (sindrome di Dravet, ovvero una sindrome epilettica), che riteneva sorta in conseguenza delle vaccinazioni cui era stato sottoposto nella prima infanzia.
Un caso di questo genere rende necessario dimostrare il nesso causale sussistente tra il sorgere della malattia e le vaccinazioni. E per verificare l’esistenza del nesso di causalità bisogna capire se l’evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente in assenza di un determinato fatto (nel caso in esame: le vaccinazioni). Nel procedere con questa operazione la giurisprudenza, in sede civile, fa ricorso al criterio del «più probabile che non». Quindi ritiene sufficiente che l’esistenza del nesso causale sia «più probabile che non» secondo una probabilità scientifica.

A questo proposito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 24 giugno 2020, n. 12445, precisa che bisogna distinguere la causa o la concausa dell’evento (nel nostro caso l’evento è la malattia) dall’occasione.
La causa costituisce l’antecedente necessario e sufficiente a produrre l’effetto (esempio: a Tizio in ottima salute viene fatta un’iniezione e si ammala a causa di questa iniezione).

La concausa invece è l’antecedente necessario, ma da solo non sufficiente (esempio: a Caio, che ha problematiche di salute, viene fatta un’iniezione che, insieme alle problematiche di salute di Caio causa l’insorgere di una malattia). Causa e concausa sono quindi fattori necessari, senza i quali non si verificherebbe l’evento.

Diversa è invece l’occasione, che è caratterizzata dalla sostituibilità con un altro fattore e dall’inefficacia lesiva su un individuo normale. L’occasione costituisce una circostanza che crea le condizioni per il manifestarsi della malattia, che comunque si manifesterebbe in presenza di altre analoghe occasioni, o anche in assenza di esse (riprendendo l’esempio di Caio: se l’iniezione viene identificata come occasione, e non come concausa, la malattia potrebbe verificarsi anche in ragione di altri fattori o senza il verificarsi di alcun fattore).

La Corte di Cassazione ritiene che il Tribunale di Venezia abbia proceduto in maniera opportuna perché ha verificato che non sussiste il nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgere della malattia, anche alla luce di consulenze tecniche. Sulla base della letteratura scientifica in materia e delle caratteristiche del caso concreto, non è quindi stato ritenuto ipotizzabile, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, il nesso di causalità tra vaccinazioni e malattia.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 1, pp. 133 ss.

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