La Corte di giustizia dell’Unione europea riconosce il diritto d’autore sulla forma: il caso delle bici Brompton
L’11 giugno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato sentenza sul Caso C-833/2018 riguardante una richiesta di tutela del diritto d’autore sul progetto delle biciclette pieghevoli Brompton.
La Brompton aveva agito contro un concorrente coreano dichiarando di aver subito una violazione del diritto d’autore relativo ai suoi modelli di biciclette pieghevoli a tre posizioni.
Il concorrente si era difeso sostenendo che la forma delle biciclette fosse frutto di un progetto di design industriale protetto da un brevetto ormai scaduto e che la particolare forma delle biciclette fosse un necessario requisito tecnico, e perciò non si potesse applicare la disciplina del diritto d’autore.
La questione riguarda l’opportunità di ampliare i limiti posti dai legislatori nazionali (tra i quali anche l’Italia) al riconoscimento degli oggetti di tutela del diritto d’autore e della proprietà industriale.
Prendendo ad esempio il nostro ordinamento, l’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) richiede per la tutela dei prodotti di design industriale, oltre al requisito dell’originalità, anche il valore artistico del prodotto.
L’estensione della tutela non si verifica nel caso in cui la forma sia, se pur originale, strettamente necessaria al raggiungimento del funzionamento tecnico del prodotto. In quest’ultimo caso la tutela resterà subordinata all’ottenimento del brevetto industriale non potendosi parlare di opera originale e creativa.
La pronuncia della Corte afferma, richiamando la precedente sentenza Cofomel (C-683/17), che per essere tutelato un’opera deve semplicemente avere il carattere dell’originalità, frutto delle scelte creative del suo ideatore/progettista.
La protezione offerta dal diritto d’autore può essere quindi applicata anche a quelle opere la cui forma risulti necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico, se in quella forma si manifesta l’originalità e la creatività dell’autore.
Dal paragrafo 26 della decisione:
“un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore
anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative”.
Questa pronuncia è particolarmente importante perché, come già affermato nella sentenza Cofemel, sospinge i legislatori e i giudici nazionali verso l’ampliamento della tutela di diritto d’autore tradizionalmente concessa ai prodotti industriali.
Fonti per approfondire:
- La Corte di Giustizia si pronuncia sulla proteggibilità di un prodotto dotato di forma funzionale ai sensi della legge sul diritto d’autore
- La CGUE sulla bici pieghevole Brompton: la forma (non esclusivamente) necessaria per ottenere un risultato tecnico può essere tutelata dal diritto d’autore
Riferimenti nei testi Zanichelli:
- Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, Vol. 2, pp. 25-28
- Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4 ed., Vol. 1, pp. 310-315
Tag: bicicletta, concorrenza, Corte di Giustizia Ue, diritto d'autore, Legge n. 633/1941, proprietà industriale