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  Il lavoratore in malattia che esercita attività incompatibili con il suo stato di salute: sì al licenziamento per giusta causa?

Nel mese di settembre 2020 la Corte di cassazione ha affrontato un importante caso attinente al licenziamento per giusta causa del lavoratore.
In particolare, il lavoratore in questione, nei giorni in cui era assente da lavoro per motivi di salute (consistenti nella “dermatite acuta alle mani”), ha svolto un’altra attività lavorativa presso il bar-pasticceria della moglie.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18245 del 02/09/2020, ricorda che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, e dei doveri generali di correttezza e buona fede. Questo principio si applica sia all’ipotesi in cui tale attività esterna sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia al caso in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.

Nel caso in esame il lavoratore si era dedicato, durante l’assenza dal lavoro, a un’attività lavorativa assolutamente sconsigliata, idonea ad aggravare la sua patologia. Anche il medico che ha certificato lo stato di malattia del lavoratore, sentito come testimone, ha affermato che sia l’utilizzo di acqua durante il lavaggio di stoviglie, sia l’esposizione a fonti di calore per la preparazione di bevande calde sono inopportune in presenza della dermatite alle mani.

In ogni caso la Corte di cassazione specifica che il lavoratore assente per malattia non deve astenersi da ogni altra attività, lavorativa o extralavorativa. L’unico limite è rappresentato dalla necessaria compatibilità dell’attività svolta con lo stato di malattia e dal dovere del lavoratore di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro.

Quindi i doveri contrattuali di correttezza e buona fede vengono violati, e giustificano il licenziamento, solo quando l’attività espletata è indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 1, pp. 343 – 347

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