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  Al via il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il 21 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m. n. 106 del 2020, attuativo della Riforma del Terzo Settore (d. lgs. n. 117 del 2017), che ha introdotto il Codice del Terzo Settore.

Innanzitutto, il legislatore ha uniformato su tutto il territorio nazionale la disciplina degli Enti del Terzo Settore (da ora in poi ‘ETS’), sostituendo così i precedenti registri locali; inoltre, ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da ora ‘RUNTS’). L’adozione del Registro Unico risponde ad esigenze di trasparenza e di conoscenza degli enti no-profit. Difatti, la pubblicità del RUNTS consente a chiunque di poter accedere alle informazioni in esso contenute.

Il RUNTS è suddiviso in 7 sezioni sulla base della tipologia di ente. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e operativamente gestito dalle singole regioni e province autonome.

Il nuovo decreto disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, nonché la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti no-profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ETS, con i benefici che ne derivano, e del riconoscimento della personalità giuridica.
La domanda deve essere, di regola, presentata dal rappresentante legale dell’ente presso l’Ufficio del RUNTS della regione o provincia autonoma in cui si trova la sede legale dell’ente richiedente.
La pratica di iscrizione viene sottoposta a un primo controllo effettuato dal sistema informatico, che vincola il successivo inoltro della domanda e la sua accettazione da parte dell’Ufficio competente.
Spetterà poi all’Ufficio valutare la completezza e idoneità della documentazione prodotta, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’iscrizione. In caso di esito positivo della verifica, entro 60 giorni l’Ufficio deve disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS apposita. Diversamente, entro 60 giorni, l’Ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o la documentazione fornita entro un termine non superiore a 30 giorni. Una volta ricevuti, dispone di ulteriori 60 giorni per valutare la nuova documentazione.

In caso di cancellazione, invece, l’ETS è tenuto a devolvere il proprio patrimonio ma solo limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è iscritto al RUNTS. L’eventuale cancellazione non pregiudica la possibile nuova successiva iscrizione nel RUNTS da parte dell’ente.

Tutte le istanze, richieste, anche di iscrizione, e le comunicazioni da parte degli ETS dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Il Codice predispone una disciplina diversificata in base agli enti soggetti all’iscrizione: per alcuni la trasmigrazione dei dati sarà automatica (come nel caso delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale); per altri sarà necessario presentare apposita documentazione e aggiornare i relativi statuti.
Si ritiene che il Registro Unico diventerà operativo entro la prossima primavera.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, p. 391
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, p. 319

 

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