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  Corte di Strasburgo: il padre biologico può riconoscere il figlio già riconosciuto dal marito della madre?

Nella sentenza del 13 ottobre 2020 (caso Koychev c. Bulgaria) la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità del padre biolgico di riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, e nel frattempo riconosciuto dal marito della madre, costituisce una violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e declinato, nel caso specifico, come diritto al riconoscimento della filiazione biologica.
L’art. 8 CEDU prevede che:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

I fatti in causa

Il signor Koychev è il padre biologico di un figlio nato fuori dal matrimonio, che, però, era stato riconosciuto dal patrigno.
La convivenza tra Koychev e la madre di suo figlio era terminata quando la donna era incinta di pochi mesi. Successivamente quest’ultima decide di sposarsi nel 2012 con un uomo che riconosce il figlio della coppia come suo.
In realtà, il padre biologico ha sempre avuto un buon rapporto con suo figlio, il quale lo ha sempre chiamato “papà”.
Inoltre, il ricorrente ha depositato una dichiarazione giurata in cui riconosceva la paternità del bambino poco dopo le nozze della madre e aveva chiesto aiuto ai servizi sociali al fine di ottenere il riconoscimento del figlio.
Tutti i tentativi sono, però, stati vani a causa delle opposizioni della madre e dell’intervenuto riconoscimento del patrigno.

Nell’ordinamento bulgaro

Le motivazioni che, secondo l’ordinamento bulgaro, possono legittimare una limitazione della possibilità di stabilire la paternità biologica sono il fatto che il ricorrente sia stato negligente nella richiesta di riconoscimento, oppure la necessità di tutelare l’equilibrio affettivo e familiare del bambino.
Inoltre, la legge bulgara favorisce la filiazione che corrisponde alla realtà sociale e familiare; dunque, nella fattispecie è stato privilegiato il riconoscimento fatto dal patrigno.

La decisione della Corte EDU

La corte EDU afferma che le Corti nazionali non hanno esaminato tutte le circostanze del caso.
Più specificatamente, i tribunali nazionali non hanno tenuto conto che il ricorrente non era stato negligente, posto che le colpe dei ritardi erano ascrivibili all’opposizione della madre. Inoltre, i giudici nazionali non hanno considerato che esisteva un forte legame tra il padre biologico e il figlio.
Ancora, non esisteva nemmeno la necessità di tutelare l’equilibrio affettivo e familiare del bambino, perché questi conosceva suo padre, sapeva che era il padre biologico e quindi il riconoscimento non avrebbe comportato in alcun modo uno sconvolgimento nella vita del minore.
Tra l’altro, la Corte di Strasburgo sottolinea che il minore non è stato ascoltato, adempimento che in questo caso doveva essere assolto dai giudici nazionali.
Se ne deduce che i giudici bulgari in questo modo non hanno attuato un equo bilanciamento degli interessi in gioco.
Si deve, inoltre, aggiungere che il diritto interno non prevede alcun termine di prescrizione per poter riconoscere il minore: può essere riconosciuto in ogni momento finché non ne viene stabilita la paternità.
Nel caso di specie è opportuno segnalare che il padre biologico non si era potuto opporre alla richiesta di riconoscimento di paternità da parte del patrigno, come previsto dal diritto interno, dato che non ne era stato informato.
La Corte conclude affermando la violazione dell’art. 8 CEDU nella misura in cui al ricorrente è stato impedito di riconoscere il figlio biologico.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 314
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, p. 49
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, p. 48

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