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  Ancora sui riders: lavoratori autonomi, co.co.co o subordinati?

Come va inquadrato il rapporto di lavoro dei riders? Purtroppo sono ancora molti i dubbi e le incertezze.
Cerchiamo di ripercorrere le tappe più significative di questo percorso che, per adesso, sembra essere ancora incerto.

  • Nella sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario applicare ai riders le norme sul lavoro subordinato. Si tratta quindi di una maggior tutela per questa categoria di lavoratori, qualificati fino ad allora come autonomi, perché include diverse garanzie.
  • Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 novembre 2020, è andato anche oltre perché ha espressamente qualificato come lavoratore subordinato un rider di Glovo. Di conseguenza il giudice ha ritenuto inefficace il licenziamento orale del lavoratore e ha disposto all’azienda di pagare la differenza fra la retribuzione versata per il lavoro autonomo e quella che sarebbe spettata se fosse stato assunto a tempo indeterminato.
  • Il 21 febbraio 2021 i giudici del Tribunale di Firenze hanno invece ritenuto i riders lavoratori autonomi in ragione del fatto che, secondo la loro opinione, possono decidere se e quando lavorare senza doversi giustificare. Bisogna considerare che questo aspetto era stato valutato nel 2020 anche dalla Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, era giunta alla conclusione opposta. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nella fase genetica del rapporto di lavoro ci sarebbe autonomia da parte del lavoratore, per la facoltà dello stesso di decidere se obbligarsi alla prestazione lavorativa, mentre nella fase di esecuzione del lavoro le modalità sarebbero imposte dal committente. La Corte, quindi, aveva ritenuto che da questi elementi derivasse la necessità di applicare la disciplina del lavoro subordinato. Nella stessa sentenza si precisa poi che non potrebbe applicarsi nemmeno la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative perché, in questo caso, le modalità di coordinamento dovrebbero essere stabilite di comune accordo tra le parti.

Alla luce di tutto questo, la pronuncia del Tribunale di Firenze è sembrata un “passo indietro”.
Negli stessi giorni, però, sono emersi i risultati dell’inchiesta della Procura di Milano che muovono in una diversa direzione. A fine maggio 2020, dopo il commissariamento di Uber Italy (si veda l’articolo del 1/6/2020), la Procura di Milano ha sentito tantissimi riders impiegati dalle principali piattaforme di food delivery, per acquisire informazioni utili all’inchiesta. Il 25 febbraio 2021, come spiegato nella conferenza stampa dalla Procura milanese, sono stati notificati diversi verbali alle società di delivery (Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo), sulla base dei quali oltre 60mila lavoratori dovranno essere assunti dalle aziende come lavoratori coordinati e continuativi. Inoltre, sono state notificate ammende per oltre 733 milioni di euro, alla società di delivery, per violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Per avere una panoramica completa è necessario concentrarsi anche sulle modifiche apportate, a livello normativo, nel 2019. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, c.d. “d.l. riders”, infatti ha stabilito l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni personali organizzate dal committente, anche se le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme digitali.

Quindi, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato opera quando:

  • le modalità di esecuzione della prestazione risultano definite dal datore attraverso la piattaforma;
  • il lavoratore svolge la prestazione lavorativa con continuità e con prevalenza dell’attività personale propria.

Inoltre, il decreto garantisce ai riders la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede per i contratti di lavoro la necessaria forma scritta e rimette ai contratti collettivi la definizione del compenso del lavoratore (in assenza di contrattazione collettiva, dovrà comunque essere garantito un compenso minimo orario, facendo riferimento a contratti collettivi nazionali di settori simili).
In conclusione, alla luce di questo complesso e articolato quadro, è inevitabile chiedersi quando avremo una risposta definitiva alla domanda: i riders che tipo di lavoratori sono?

Un’importante novità!
Di recente, la società JustEat ha dichiarato che, a partire da marzo 2021 prenderanno il via le prime assunzioni dei riders in Italia come lavoratori dipendenti, mediante la stipula di contratti di lavoro full time (40 ore settimanali), part-time (variabile in base alla città e ai volumi di ordini previsti) o a chiamata.

 

Fonti per approfondire: 

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, p. 338 ss.

Attività

  • Spiega in un Power Point le differenze tra lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e lavoratori coordinati e continuativi, concentrandoti sulle caratteristiche dei diversi rapporti di lavoro e sulle tutele a loro garantite.
  • Successivamente prova a riflettere e scrivi come, secondo te, andrebbero inquadrati i riders, motivando la tua opinione.

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