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Legenda

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  La Corte Costituzionale fa chiarezza sulla gestione della pandemia: è competenza esclusiva dello Stato

Prima di cercare di capire la decisione della Corte, vediamo quali sono i fatti che hanno portato alla sentenza.

Nel dicembre 2020, la Regione Valle d’Aosta ha approvato la legge n. 11 del 2020 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), con cui ha disciplinato la gestione regionale dell’emergenza COVID-19, condizionando «tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive» all’osservanza delle misure di sicurezza introdotte dalla legge stessa (art. 1).

A questo proposito, la legge individua un complesso di attività consentite, purché nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza stabilite dalla Regione (art. 2) e altre che, seppure ammesse, possono essere sospese dal Presidente della Giunta Regionale, con le ordinanze previste dall’art. 4, comma 1, in base all’andamento dell’emergenza sanitaria. Con queste ordinanze, il Presidente della Giunta può anche individuare «eventi o manifestazioni pubbliche», per le quali è permesso derogare alle «disposizioni emergenziali» statali (art. 2, comma 9, secondo periodo, prima parte).
Contro questa legge lo Stato ha sollevato immediatamente un qestione di legittimità costituzionale ritenendo che, sovrapponendosi al meccanismo di contrasto all’epidemia introdotto dalla disciplina legislativa statale, abbia ecceduto le competenze regionali.
A fronte della questione di legittimità proposta dallo Stato, la Corte costituzionale, in un primo momento e in attesa di decidere, aveva disposto, con l’ordinanza n. 4 del 2021, la sospensione cautelare dell’efficacia dell’intera legge regionale impugnata.

La decisione della Corte

Il 12 marzo 2021, infine, la Corte costituzionale ha depositato la propria decisione, con cui ha dato ragione allo Stato, ritenendo che la materia oggetto dell’intervento legislativo regionale rientri nella materia della «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), che è comprensiva di ogni misura di prevenzione e contrasto ad una pandemia.
L’epidemia causata dal virus COVID-19, infatti, si è diffusa, nel corso del 2020, in tutto il mondo, al punto che fin dal 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’ha qualificata come pandemia, dichiarando l’emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale, rivolgendo raccomandazioni dirette alle autorità politiche e sanitarie degli Stati.
A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, la nostra Costituzione manifesta l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale. È chiaro, infatti, che ogni misura di aggravamento o allentamento delle misure di restrizione ricade sulla capacità di trasmissione della malattia oltre le frontiere nazionali.
Secondo la Corte, questa conclusione non riguarda soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni disposte per evitare la diffusione del contagio, ma si estende anche alle decisioni che riguardano l’approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati; l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi, e così via.

In conclusione

Secondo la Corte, dunque, la gestione della pandemia deve essere ricondotta alla materia della profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato, mentre, alle materie concorrenti che hanno un rapporto diretto con le emergenze sanitarie, come quella della tutela della salute, resta un margine di intervento estremamente ridotto.
Della pandemia, dunque, si occupa lo Stato e alle Regioni spettano le briciole!

 

Attività

Con l’aiuto del libro e facendo una veloce ricerca su internet, rispondi a queste domande in al massimo 5 righe ciascuna:

  1. Cosa si intende per profilassi internazionale?
  2. Cosa significa che è una materia di competenza esclusiva dello Stato?
  3. Se la Corte avesse ricondotto la gestione della pandemia alla materia “tutela della salute” di chi sarebbe stata la competenza ad intervenire?
  4. L’articolo 117 è stato modificato nel 2001? Come erano regolate, prima di questa riforma, le competenze tra Stato e Regioni?

 

Fonti per approfondire: 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, p. 139 ss., pp. 220 ss.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, p. 79 ss., p. 160
  • Monti-Faenza, Res Publica 4ed, p. 227 ss.,  p. 273 ss.

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