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Legenda

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  La tutela dell’ambiente come principio fondamentale della Costituzione: il percorso è iniziato

Il 9 giugno 2021 il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura un disegno di legge vòlto a inserire in Costituzione il valore dell’ambiente.
In particolare, si tratta di un’iniziativa di revisione costituzionale che intende aggiungere all’art. 9 della Costituzione un terzo comma e modificare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 41 Cost.
Il testo che ne risulterebbe sarebbe questo:

Articolo 9 versione originale
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 9 versione riformata
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni.
Articolo 41 versione originale
  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
 Articolo 41 versione riformata
  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

 

Con questo intervento il legislatore vuole evidentemente valorizzare la tutela dell’ambiente, divenuta estremamente attuale e urgente, integrando il testo della Costituzione che risalente a un periodo in cui l’emergenza ecologica non era ancora emersa.

A questo punto potrebbe sorgere un dubbio: ma non si era detto che i principi fondamentali della Costituzione non possono essere modificati?

Si possono modificare i principi fondamentali della Costituzione?

La domanda non è affatto ingenua: se questa riforma dovesse essere approvata si tratterebbe, per la parte che riguarda la modifica dell’art. 9, della prima modifica che interviene sui principi fondamentali da quando la Costituzione è stata approvata. E la stessa Corte Costituzionale, nella storica sentenza n. 1146 del 1998, aveva affermato che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».
La strada affinché uno dei principi supremi possa essere modificato è indicata, però, proprio da quella sentenza, e consiste nell’intervenire senza stravolgere il nucleo caratterizzante del principio. In ogni caso, però, è evidente che si tratta di operazioni da compiere in modo estremamente delicato.

La tutela dell’ambiente fino ad ora

Per la verità non si tratterebbe di un debutto assoluto dell’ambiente in Costituzione, perché la riforma del 2001 aveva già inserito la parola “ambiente” nel Titolo V della Parte II (art. 117). Nel corso di questi anni, poi, la Corte Costituzionale aveva già provato ad interpretare l’articolo 9 (tutela del paesaggio) in combinato disposto con l’art. 32 Cost. (diritto alla salute) così da offrire copertura alla tutela dell’ “ambiente salubre”. L’operazione però non era (e fin quando la riforma non sarà approvata non è) affatto scontata, perché in origine l’art.9 era chiaramente stato scritto per tutelare i beni in ragione del loro valore storico e culturale.
Nel corso di questi anni l’Unione Europea è stata certamente un importante motore di sensibilizzazione verso il tema ambientale. La tutela dell’ambiente è infatti presente già da tempo nei Trattati europei: nel TUE, l’art. 3, p. 3 stabilisce che l’Unione persegue «lo sviluppo sostenibile, basato […] su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente»; nel TFUE, l’art. 11 prevede che «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»; e la Carta di Nizza all’art. 37 dispone che «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

… e ora?

Ora la revisione proseguirà secondo il suo procedimento: il funzionamento lo abbiamo già visto in un numero precedente, con riferimento alla riduzione del numero dei parlamentari.
Quando si parla del procedimento aggravato di revisione costituzionale ci si riferisce, in realtà, al procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale, disciplinato dall’art. 138 Cost. Si tratta di una variante (aggravata, appunto) del procedimento legislativo ordinario.  La caratteristica distintiva del procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale (ciò che lo rende un procedimento aggravato) è la doppia lettura (cioè un doppio esame del testo e deliberazione) intervallata da una pausa di riflessione di almeno tre mesi. Questo significa che le leggi di revisione costituzionale devono essere approvate per due volte da ciascuna Camera (a differenza del procedimento di formazione di tutte le altre leggi, in cui è necessaria l’approvazione del medesimo testo da entrambe le Camere – sistema della navette – ma solo una volta per ciascuna).
Fino ad ora è stata svolta solo la prima lettura e solo in Senato. Dopo la prima lettura si aprirà la c.d. pausa di riflessione: un periodo di tre mesi che deve necessariamente intercorrere tra la prima deliberazione e l’inizio della seconda lettura. Trascorsi i tre mesi si aprirà la seconda lettura, che è diversa dalla prima soprattutto perché non ammette la presentazione di emendamenti. È cioè una fase di mera approvazione del testo (che non può essere modificato). Ed è diversa poi, e soprattutto, per la maggioranza richiesta.
Ma qui ci si deve fermare un attimo.
A questo punto infatti possono succedere tre cose.

  1. In seconda lettura non si raggiunge la maggioranza assoluta —> il procedimento di approvazione termina e la legge non è approvata (la Costituzione non sarà modificata)
  2. In seconda lettura si raggiunge la maggioranza dei 2/3 —> il procedimento di approvazione termina, la legge è approvata e sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la Costituzione sarà modificata)
  3. In seconda lettura si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere —> il procedimento di approvazione prosegue.

Nei casi 1 e 2 il procedimento di revisione termina senza che si svolga alcun referendum, che invece dovrà essere svolto nel terzo caso.

Se in seconda lettura si raggiungerà la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere, la legge di revisione verrà pubblicata in Gazzetta a solo scopo notiziale. La pubblicazione serve cioè solo per dare conoscenza dell’avvenuta approvazione, in modo che i soggetti che ne hanno facoltà possano richiedere che la legge sia sottoposta a referendum costituzionale. La legge verrà infatti sottoposta a referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, ne facciano domanda: 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

 

Attività

Ma come trattano l’ambiente le altre Costituzioni nel mondo?

  • Dividete la classe in gruppi. Ciascun gruppo sceglie una Costituzione straniera, cercandone online il testo (tradotto in italiano) e verificando se e come si occupi di ambiente.
  • A turno, ciascun gruppo riferisce al resto della classe aggiungendo le proprie considerazioni.
  • Alcuni indizi:

La tutela dell’ambiente è stata inserita in sede di revisione costituzionale in molte Costituzioni europee (come in quella dei Paesi Bassi, della Germania e della Francia). Altre Costituzioni, più recenti (come la spagnola del 1978) hanno all’ambiente specifiche disposizioni già nella versione originale.
La tutela dell’ambiente, però, è particolarmente sviluppata in alcune costituzioni sudamericane: come quella della Bolivia e delll’Ecuador.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, p. 39 ss.
  • Monti-Faenza, Res Publica 4ed, p. 118ss.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, p. 37ss., p. 306 ss.

 

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