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  Per il Consiglio di Stato il Green pass non viola la privacy sanitaria

Di recente quattro cittadini non vaccinati hanno impugnato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, che disciplina la certificazione verde COVID-19 (Green pass), chiedendone la sospensione.
Le motivazioni alla base di questo ricorso erano molteplici.
Gli appellanti lamentavano innanzitutto la lesione del diritto alla riservatezza sanitaria; in secondo luogo, avanzavano il rischio di discriminazioni nello svolgimento delle attività per le quali è richiesto il Green pass; infine, ponevano in evidenza il pregiudizio economico subito dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi. Il ricorso si basava inoltre sulla convinzione che il DPCM impugnato contrastasse con la disciplina dell’Unione europea e con la Costituzione italiana, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali sanitari.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 17 settembre 2021, n. 5130, ha ritenuto invece che l’implementazione del Green pass non possa considerarsi come “attività pericolosa” del trattamento dei dati sensibili. Inoltre, chi sceglie di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della libera autodeterminazione, non subisce lesioni al diritto alla riservatezza sanitaria. Infatti l’attuale sistema di verifica del possesso del Green pass non permette di rendere conoscibile ai terzi se la certificazione ottenuta dipende da vaccinazione o da tampone negativo.
Il Consiglio di Stato aggiunge che sospendere l’efficacia del DPCM 17 giugno 2021, nel momento in cui la campagna vaccinale è ancora in corso e non l’emergenza pandemica non del tutto superata, determinerebbe conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale. Ed è proprio la graduale estensione della certificazione verde ad aver accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali. Per questi motivi il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato.

Sul punto si era pronunciato anche il Garante della protezione dei dati personali, dando pare favorevole circa il rispetto della normativa sulla privacy da parte del DPCM. Inoltre, con un comunicato stampa del 30 agosto, lo stesso Garante si è pronunciato positivamente anche sullo schema di DPCM che introduce modalità semplificate di verifica del Green pass del personale scolastico.

Infine, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è di recente espressa su questo tema. Alcuni vigili del fuoco francesi si erano rivolti alla Corte EDU chiedendo la sospensione in via d’urgenza delle disposizioni che prevedono la sospensione dal lavoro per le persone che non hanno voluto immunizzarsi contro il Covid. Secondo i ricorrenti la normativa francese sul Green pass (che è molto simile a quella italiana), risulta lesiva del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata, previsti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Il 29 agosto la Corte EDU ha rigettato il ricorso perché ritiene che i richiedenti non stiano correndo il rischio di subire danni irreparabili ai loro diritti fondamentali.

 

Attività

Dividete la classe in 4 gruppi. Ciascun gruppo, dopo aver approfondito online, riassumere in un PowerPoint le opinioni:

  • delle persone favorevoli al Green pass (gruppo 1),
  • dei contrari al Green pass (gruppo 2),
  • dei favorevoli all’obbligo vaccinale (gruppo 3),
  • dei contrari all’obbligo vaccinale (gruppo 4).

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 41, 133
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 63, 83, 109

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