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Legenda

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  Facciamo chiarezza sul ddl Zan

Il ddl Zan in sintesi

Il cosiddetto ddl Zan, presentato il 2/05/2018, prende il nome dal primo firmatario del testo: il deputato del Partito democratico Alessandro Zan. L’oggetto del ddl, come si legge nell’intestazione, consisteva nell’introdurre “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Riassumiamo i contenuti del ddl in 4 punti:

  1. Il ddl interveniva su due articoli del codice penale, il 604 bis e il 604 ter.
    Il primo punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, il secondo invece aggrava la pena per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Il ddl andava a inserire, accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (già contemplate), anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Per ciascuno di questi concetti (sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere) l’articolo 1 forniva una definizione – ne parliamo più avanti.
  2. Il ddl prevedeva anche una modifica alla cosiddetta “Legge Mancino” (L. 25 giugno 1993, n. 205), che prende il nome dal suo proponente, Nicola Mancino, all’epoca Ministro dell’Interno. La Legge Mancino punisce i crimini d’odio e l’incitamento all’odio, con particolare riferimento alle discriminazioni razziali, etniche e religiose. Anche in questo caso, il ddl Zan voleva aggiungere alle discriminazioni già contemplate dalla legge anche quelle basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
  3. Il ddl prevedeva di istituire il 17 maggio come Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, “al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra­stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione”. In occasione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia, le scuole sarebbero state chiamate a organizzare attività dedicate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  4. Infine, il ddl prevedeva che almeno ogni tre anni, tramite l’Isti­tuto nazionale di statistiche e l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), si procedesse a rilevazioni statistiche in materia di discriminazione, misurando anche le opinioni e le caratteristi­ che dei soggetti più esposti al rischio.
    Il fine di tali rivelazioni doveva essere quello di progettare e realizzare politiche per prevenire e contrastare discriminazioni e violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o reli­giosi, oppure fondati sull’orientamento ses­suale o sull’identità di genere.

 

Le modifiche al codice penale

Vediamo ora nello specifico cosa prevede attualmente il codice penale (a sinistra) e come il ddl in questione intendesse modificarlo (a destra, con le aggiunte sottolineate).

Attuali articoli
604 bis e 604 ter c.p.

Proposta di modifica
dell’articolo 604 bis c.p.

604 bis c.p.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

604 bis c.p.
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses­suale, sull’identità di genere o sulla disabi­lità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

604 ter c.p.
Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

604 ter c.p.
Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Definizioni

Il ddl Zan all’articolo 1 chiariva cosa dobbiamo intendere con i termini sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere:

  1. per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico;
  2. per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
  3. per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
  4. per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­l’aver concluso un percorso di transizione.

Pluralismo delle idee e libertà delle scelte

L’articolo 4 del disegno di legge Zan specificava che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, basta che non siano idonee a de­terminare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti.

Cosa è successo al disegno di legge Zan?

A novembre 2020 il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati ma è poi rimasto per diversi mesi “bloccato” in Commissione Giustizia al Senato. Le varie forze politiche hanno cercato di trovare un’intesa ma senza risultato. Successivamente Fratelli d’Italia e Lega hanno proposto il voto segreto e la cosiddetta “tagliola”, detta anche “ghigliottina”.

La tagliola è un meccanismo previsto dal regolamento del Senato, all’articolo 96, che permette a un Senatore per ciascun Gruppo, prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, di avanzare la proposta che non si passi a tale esame. Il 27 ottobre il Senato ha approvato la “tagliola” sul ddl Zan con 154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti (e 28 assenti).
Il risultato è stato la fine del percorso del ddl Zan, ma tra 6 mesi potrà eventualmente essere ripresentato un disegno di legge sull’argomento.

 

Attività

Lavorando in piccoli gruppi, approfondite online le opinioni dei favorevoli e dei contrari al ddl Zan. Riassumete le posizioni principali in un PowerPoint e poi esprimi la vostra opinione, confrontandovi con le compagne e i compagni di classe.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 112, 227
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, pp. 98, 139

 

 

 

 

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