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  L’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni

Sulla base dell’articolo 30 della Costituzione i genitori hanno il diritto e dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati al di fuori dal matrimonio.
Questo dovere, come specificato dall’articolo 315 bis c.c., deve essere assolto dai genitori rispettando le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei figli. Va ricordato inoltre che, ai sensi dell’articolo 337 ter c. 3 c.c., entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e devono quindi prendere di comune accordo le decisioni relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli, tenendo sempre in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Infine, come precisato dalla Corte di Cassazione, anche se i genitori sono separati il figlio ha il diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza (Cass., 18 settembre 2013, n. 21273).

Come viene determinato il mantenimento?

Il codice civile all’art. 337 ter c. 4 chiarisce che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se necessario (per esempio in caso di separazione e divorzio) il giudice stabilisce che i genitori versino un assegno periodico che viene determinato considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In diverse pronunce (Cass., 13 luglio 1995, n. 7644; Cass. 2 maggio 2006, n. 10119; Cass. 24 aprile 2007, n. 9915) la Corte di Cassazione ha precisato che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni, e in genere le prospettive di vita del figlio, risentono del livello economico-sociale in cui si colloca il genitore.

Quando cessa l’obbligo di mantenimento?

Secondo l’articolo 337 septies c.c. il giudice, valutate le circostanze, può disporre anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
La Corte di Cassazione si è più volte dedicata a questa questione e ci ha fornito delle importanti precisazioni:

  1. Per poter revocare l’assegno di mantenimento corrisposto per il figlio maggiorenne non è sufficiente la sola circostanza che quest’ultimo abbia trovato un lavoro e percepisca uno stipendio. È necessario che il genitore provi che il figlio abbia conseguito l’autosufficienza economica. Ai fini della revoca del mantenimento, il figlio deve percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. In alternativa il genitore può dimostrare che il figlio volontariamente si sottrae allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata, (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555; Cass., 14 settembre 2020, n. 19077).
  2. L’indipendenza economica richiede una prospettiva concreta di continuità. Quindi l’espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento perché non permette di avere concrete prospettive di indipendenza, (Cass., 06 aprile 2009, n. 8227).
  3. L’obbligo di mantenimento si può protrarre oltre la maggiore età se i figli senza colpa, sono ancora dipendenti dai genitori e in particolare nel caso in cui, terminato percorso formativo scolastico scelto, il figlio dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, (Cass., 3 dicembre 2021, n. 38366).
  4. Infine, in una recentissima ordinanza dell’8 febbraio del 2022 (n. 4035), la Corte di Cassazione ha ricordato che per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno di mantenimento non è possibile concentrarsi soltanto sulle capacità economiche dei genitori, ma è necessario considerare anche l’attuale condizione economica e le esigenze dei figli. In particolare, nel caso esaminato dalla Corte, l’assegno che il padre versava a favore del figlio era stato ridotto da 1.500 euro a 800 euro mensili. La madre lamentava che non era stato tenuto in considerazione il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la determinazione dell’assegno era corretta: alla luce dei parametri spiegati sopra infatti non bisogna tenere in considerazione soltanto il reddito del padre, ma anche la condizione del figlio, il quale, in questo caso, aveva terminato gli studi universitari e percepiva un’entrata di 500 euro mensili.

Attività

Mettiti alla prova e scrivi una sentenza.
Oggi sei un giudice e questo è il tuo caso: Giovanni e Sara sono due fratelli:

  • Giovanni ha 23 anni, è iscritto a Medicina, studia tutti i giorni, circa 8 ore al giorno, è in regola con gli esami e la sua media universitaria è di 29/30. Per aiutare la famiglia e potersi pagare da solo qualche extra, il sabato e la domenica lavora in pizzeria con un contratto a tempo determinato di 6 mesi. Grazie a questo lavoretto Giovanni guadagna 400 euro al mese.
  • Sara invece ha 30 anni, si è iscritta a diversi corsi di laurea: prima Giurisprudenza, poi Psicologia e, ad oggi, risulta iscritta a Matematica. Tuttavia Sara, anche se è iscritta al corso di laurea in Matematica da 2 anni, non ha mai frequentato le lezioni e non ha dato nessun esame. Si dedica molto al rapporto con i suoi amici, esce spesso perché ama lo shopping e guarda molte serie tv. Anche se suo fratello Giovanni aveva trovato a Sara un posto nella pizzeria dove lavora, lei ha declinato l’offerta, perché preferisce essere mantenuta dai suoi genitori.

Carlo e Maria, i genitori di Giovanni e Sara, lavorano entrambi e percepiscono uno stipendio medio. Si rivolgono a te perché, considerando che lo scorso anno si sono separati, devono oggi pagare più spese per mantenere due case e due macchine e iniziano a considerare eccessivo il versamento di 700 euro mensili per ciascun figlio.

Quindi ritengono che, siccome i loro figli hanno raggiunto da diversi anni la maggior età, è giusto che provvedano da soli al loro mantenimento, anche alla luce della separazione dei genitori. In particolare, secondo Carlo e Maria, Giovanni dovrebbe lavorare più sere alla settimana in pizzeria per potersi pagare una casa in affitto e quindi mantenersi autonomamente. Sara invece, secondo i genitori, siccome ha dimostrato di non volersi impegnare nella sua carriera universitaria, deve trovare un lavoro per provvedere a se stessa.
Scrivi una sentenza motivata che risolva il caso proposto, analizzando la situazione di Giovanni e quella di Sara. Ricordati di evidenziare le norme giuridiche e la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.

 

Fonti per approfondire: 

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 54
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, p. 240
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 1, p. 348

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