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  La nascita del Governo Meloni, in cinque fasi commentate

La storia prima del film: quando e come si formano i Governi della Repubblica Italiana

 

L’insieme degli eventi (atti e fatti) che porta alla formazione dei Governi della Repubblica Italiana è un procedimento tradizionalmente diviso in quattro fasi:

1) consultazioni
2) incarico
3) nomina
4) giuramento

Al termine di questo percorso, al nuovo Governo della Repubblica non resta per recarsi in entrambe le Camere, per ottenere la fiducia del Parlamento e poter svolgere pienamente le proprie funzioni.

Questo procedimento si attiva ogni volta che un Governo si dimette. Ogni volta che un Governo si dimette, cioè, si deve procedere alla formazione di un Governo nuovo, sia che le dimissioni siano volontarie (crisi di Governo extra-parlamentari), sia che le dimissioni siano obbligate (crisi di Governo parlamentari). Una delle cause che obbligano il Governo in carica a dimettersi è la fine della legislatura. Ogni volta, cioè, che una legislatura termina, e si deve procedere ad elezioni per formare il nuovo Parlamento, il Governo che in quel momento si trova in carica deve dimettersi. Questo significa che, dopo ogni elezione parlamentare, deve formarsi un nuovo Governo.

Abbiamo visto in un numero precedente che la crisi del Governo Draghi che si è compiuta il 21 luglio del 2022 ha portato il Presidente della Repubblica a sciogliere anticipatamente le Camere, e a convocare le elezioni politiche per il 25 settembre 2022 (di cui – nello scorso numero – abbiamo provato a comprendere i risultati). Pertanto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto procedere alla formazione di un nuovo Governo: il 69° della Repubblica Italiana e il 5° della presidenza Mattarella.

 

1. Le consultazioni

a) Cosa prevede la Costituzione

La Costituzione non dice nulla in merito alle consultazioni. Si tratta di una consuetudine costituzionale che dunque, seppure non prevista espressamente, è giuridicamente necessaria.
Per individuare il nome della persona a cui affidare l’incarico di formare il Governo, dunque, il Presidente della Repubblica consulta le forze politiche, nelle persone dei presidenti dei gruppi parlamentari e dei leader di partito, nonché alcune cariche istituzionali (gli ex Presidenti della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato).

b) Cosa è successo

Dal momento il nuovo Governo si è formato in seguito alla costituzione di un nuovo Parlamento, prima delle consultazioni il Presidente della Repubblica ha dovuto aspettare che fossero eletti i nuovi presidenti delle due camere e che si formassero i nuovi gruppi parlamentari (link).

Una volta soddisfatte queste condizioni, il 19 ottobre 2022, il Presidente Mattarella ha potuto comunicare il calendario delle consultazioni. Le consultazioni per formare un nuovo Governo sono iniziate il giorno successivo, con la telefonata al Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, seguita dall’incontro con il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalle consultazioni dei gruppi parlamentari che, tradizionalmente vengono svolte secondo un ordine crescente in base alla “grandezza del gruppo”. Poiché i gruppi della coalizione di centrodestra hanno deciso di recarsi unitariamente dal Presidente della Repubblica, sono stati trattati come un unico gruppo e sono stati ricevuti insieme per ultimi la mattina del 21 ottobre, che ha chiuso le consultazioni.
Il calendario delle consultazioni: https://www.quirinale.it/elementi/72574

 

2. L’incarico

a) Cosa prevede la Costituzione:

Anche dell’incarico non c’è traccia in Costituzione. La necessità di conferire l’incarico prima della nomina è nata, fin dalla prassi del Regno d’Italia, per permettere al “candidato Presidente del Consiglio” di individuare i nomi dei ministri da proporre, in modo che il capo dello Stato possa nominare simultaneamente il Presidente del Consiglio e i Ministri.
Il perché di questa necessità è molto facile da comprendere: se il Presidente della Repubblica nominasse separatamente il Presidente del Consiglio e i Ministri si creerebbe la situazione assurda di un Governo formato dal nuovo Presidente del Consiglio e dai vecchi Ministri che, poiché quelli nuovi non sarebbero ancora stati nominati, continuerebbero a restare in carica.

Per questo motivo la prassi vuole che, una volta esaurite le consultazioni, il Presidente della Repubblica non nomini subito il Presidente del Consiglio ma individui una persona a cui affidare l’incarico di formare il Governo. La riserva serve al Presidente incaricato per individuare una “squadra dei ministri” che possa essere sostenuta dalla maggioranza parlamentare. Per farlo deve svolgere proprie consultazioni con le forze politiche disposte a sostenerlo. Se il Presidente del Consiglio incaricato riesce ad individuare questa “squadra” sottopone la lista al Presidente della Repubblica.

b) Cosa è successo

Dopo aver sentito i gruppi parlamentari il Presidente Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni, alla quale ha conferito l’incarico di formare il governo. Si tratta della prima volta, nella storia d’Italia, che l’incarico di formare il Governo viene conferito ad una donna. Giorgia Meloni ha accettato l’incarico, senza riserva, e ha immediatamente presentato al Presidente della Repubblica l’elenco dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione.

 

3. La nomina

a) Cosa prevede la Costituzione

L’art. 92 co. 2 della Costituzione dispone che:
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

b) Cosa è successo

Solo a questo punto, il Presidente della Repubblica ha nominato il Presidente del Consiglio e i Ministri che gli ha proposto. La nomina è stata formalizzata attraverso l’adozione dei decreti del Presidente della Repubblica (d.P.R.) di nomina della Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

 

4. Il Giuramento

a) Cosa prevede la Costituzione

L’art. 93 della Costituzione dispone che:
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Al giuramento si procede immediatamente dopo l’adozione dei decreti di nomina.  Il giuramento è il momento che segna l’entrata in carica del nuovo Governo. È con il giuramento che il Governo assume le proprie funzioni.
L’art. 93 Cost., infatti stabilisce esplicitamente che l’entrata in carica del Governo è subordinata al giuramento dei componenti del Governo “nelle mani del Presidente della Repubblica”.

b) Cosa è successo

Il 22 ottobre la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e i Ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, pronunciando la formula di rito stabilita dall’art. 1 co. 3 della legge n. 400/1988: «giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione»).
L’on. Giorgia Meloni è diventata, in questo modo, la prima donna della storia d’Italia a diventare Presidente del Consiglio dei Ministri.

Guarda la cerimonia del giuramento: https://www.youtube.com/watch?v=o6PmoTehIXQ

 

5. La fiducia parlamentare

Regole di correttezza costituzionale vogliono che, nella fase che precede il conferimento della fiducia da parte del Parlamento, il Governo – che pure è già entrato in carica e i cui componenti hanno già preso possesso dei relativi uffici – autolimiti la propria attività all’ordinaria amministrazione.
L’assunzione piena delle proprie funzioni avverrà solo dopo aver ricevuto la fiducia di entrambe le Camere.

a) Cosa prevede la Costituzione

L’art. 94 co. 3 della Costituzione stabilisce che:
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il Governo si presente dunque alle due Camere separatamente. Nella prima Camera in cui si presenta il Presidente del Consiglio esprime le proprie dichiarazioni programmatiche. In entrambe, però, si svolge un dibattito, seguito dalla replica del Presidente del Consiglio. Una volta terminato il dibattito, i gruppi parlamentari esprimono le proprie dichiarazioni di voto che anticipano il voto della mozione di fiducia.

La mozione di fiducia è un atto di origine parlamentare. La mozione di fiducia dovrebbe essere motivata, ai sensi dell’art. 94 co. 2 Cost. In realtà non lo è quasi mai, consistendo la motivazione in un mero riferimento alle dichiarazioni programmatiche rese del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La votazione della mozione di fiducia avviene a scrutinio palese e mediante appello nominale: i parlamentari devono cioè esprimere, passando davanti al presidente d’assemblea, la propria posizione con un si, un no o un mi astengo (ad alta voce).
La mozione di fiducia è approvata a maggioranza semplice dei voti, fermo restando il quorum strutturale della metà più uno dei componenti di ciascuna Camera.

b) Cosa è successo

Il 25 ottobre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alla Camera dei Deputati, dove ha reso le proprie dichiarazioni programmatiche, ottenendo la fiducia con 235 voti favorevoli.

Guarda le dichiarazioni programmatiche della Presidente Meloni alla Camera dei Deputati:

Il giorno successivo, il 26 ottobre, si è recata al Senato della Repubblica dove ha ottenuto la fiducia con 115 voti favorevoli.

Guarda l’intervento della Presidente Meloni al Senato della Repubblica:

Ecco il 69° Governo della Repubblica Italiana: https://www.governo.it/it/articolo/i-ministri-del-governo-meloni/20676

 

Attività

Una delle novità per cui si segnala il Governo presieduto da Giorgia Meloni si trova nel procedimento attraverso cui si è formato. Si tratta infatti di uno dei pochissimi casi in cui la persona a cui è stato conferito l’incarico di formare il Governo lo ha accettato senza riserva, proponendo immediatamente al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri.
Negli ultimi 22 anni è successo solo un’altra volta. Riesci a scoprire quale?

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res Publica 4ed, p. 146 ss.
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, p. 154
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, p. 239 ss.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 90
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed., vol. 2, p. 95

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