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  Variazioni illegali dei prezzi dei contratti di fornitura di gas e luce: l’Antitrust avvia un’istruttoria verso 4 società

La notizia dei notevoli rincari sulle bollette di gas e luce, dovuta alle tensioni internazionali, è ormai nota.
L’Antitrust – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – ha attenzionato alcune proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, contrastanti con l’art. 3, d.l. n. 115/2022, conv. in l. n. 142/2022 (il c.d. decreto Aiuti bis).

Il c.d. decreto Aiuti bis è stato infatti varato al fine di sancire delle misure destinate a contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia, dovuti alle tensioni in ambito internazionale. Il provvedimento, più nello specifico, ha stanziato 17 miliardi di euro, in gran parte destinati a sostenere famiglie e imprese nel pagare le bollette dell’ultimo trimestre del 2022.
Per quanto qui interessa, l’art. 3 del decreto Aiuti bis ha stabilito la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali di modifica del prezzo della fornitura fino ad aprile 2023, nonché delle comunicazioni di preavviso a ciò preposte.

 

Cosa viene in particolare contestato alle quattro società?

  • Aver dato comunicazione ai propri utenti della risoluzione del contratto (ossia il suo scioglimento) di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori.
  • La comunicazione di modifica del contratto inviata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis, ritenuta valida dalla società, invece non lo è, dato che la disposizione in esame fa salve quelle comunicazioni perfezionate – e non solamente comunicate – alla data di entrata in vigore della legge.
  • Aver dato comunicazione della scadenza dei contratti con prezzo fisso, prospettando contestualmente delle condizioni economiche nuove e peggiorative, in alternativa alla possibilità per il cliente di recedere, e quindi sciogliere unilateralmente, il contratto.
  • La pubblicità ingannevole di 2 società, le quali, pur vantandosi dell’esclusiva provvista di energia da parte di fonti rinnovabili, hanno dato comunicazione circa l’impossibilità di fornire energia elettrica al prezzo convenuto a causa dell’aumento del prezzo del gas naturale.

 

La regolazione del settore gas ed energia elettrica

Una volta introdotti i termini della questione, procediamo per punti.
Anzitutto, è bene sapere che l’art. 3 del decreto Aiuti bis si inserisce all’interno della legislazione di regolazione del settore relativo all’energia elettrica e al gas naturale.
Si fa riferimento al codice della condotta commerciale messo a punto dall’A.R.E.R.A. – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – il quale contiene norme di comportamento atte a garantire la trasparenza e la correttezza delle offerte commerciali del mercato libero.
L’A.R.E.R.A. è un’autorità amministrativa indipendente il cui compito è regolare e controllare il settore dell’energia, del gas, dell’acqua, dei rifiuti, allo scopo di promuovere la concorrenza ed efficienza di questi servizi, tutelando gli interessi dei consumatori.

Nel codice di condotta commerciale (art. 13) si ammette la possibilità per le società di modificare unilateralmente le condizioni dei contratti di fornitura (ossia quel contratto stipulato da un cliente finale per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale o il contratto di fornitura congiunta) in presenza di alcune condizioni (giustificato motivo e una previsione espressa di tale facoltà) e nel rispetto dei termini legali (di comunicazione e di preavviso).
Nel caso di specie, i procedimenti istruttori sono stati avviati a seguito di segnalazioni operate dai clienti di tali contratti, inerenti a proposte di rinegoziazione degli stessi a causa del sopravvenuto squilibrio della prestazione dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas.

  • Il primo problema risiede nel fatto che le società sottoposte a istruttoria hanno proposto un’alternativa ‘secca’ tra l’accettazione del contratto alle nuove condizioni economiche definite unilateralmente, e in termini peggiorativi rispetto al cliente finale, e la sua risoluzione (non invece un’eventuale proposta per la stipulazione di un nuovo contratto).
    Questo meccanismo equivarrebbe a ‘minacciare’ il cliente ad accettare le condizioni economiche più onerose per evitare la chiusura della fornitura.
  • In secondo luogo, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta – che potrebbe imputarsi all’aumento eccessivo dei prezzi dovuta al conflitto in Ucraina – necessita comunque della pronuncia dell’autorità giudiziaria. Perciò, la richiesta di attivazione dei servizi di fornitura ultima istanza (che garantiscono ai clienti il fabbisogno di luce e gas) sarebbe subordinato al provvedimento giurisdizionale che accerta la condizione di eccessiva onerosità. Diversamente, si violerebbe la normativa di settore.
  • In terzo luogo, il diritto di recesso dal contratto che spetta al venditore non può essere esercitato con effetto ‘immediato’. In particolare, per i clienti di piccole dimensioni (utenze domestiche), i fornitori del mercato libero hanno facoltà di recesso se questa è espressamente contemplata nel contratto di fornitura prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.
  • Infine, è stato contestata anche una possibile pubblicità ingannevole idonea a indurre in errore i consumatori nella scelta del fornitore di luce e gas. Due delle società indagate, infatti, avrebbero basato il proprio marketing sull’approvvigionamento da fonti sostenibili, ma al contempo avrebbero poi giustificato la necessità di variare i prezzi della fornitura a causa dell’aumento del costo delle materie prime.

 

Attività

Dividetevi in gruppi. Dopo aver consultato il libro di testo ed documentandovi sui siti istituzionali delle Autorità in questione, preparate una presentazione di almeno 5 slide in cui spiegate:

  • quali sono le principali differenze tra gli istituti della risoluzione del contratto e del recesso
  • cos’è l’Antitrust o l’A.R.E.R.A.? Quali sono i principali compiti e poteri di cui dispongono?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 1, pp. 270 e ss.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, 4ed, vol. 1, pp. 248 e ss.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, 5ed, pp. 231 e ss.
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica, 4ed, vol. 1, pp. 204 e ss; 298 e ss.
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica, 5 ed, pp. 197 e ss.

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