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Legenda

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  La Corte di Cassazione e la riforma Cartabia sul diritto all’oblio e il diritto di cronaca

Reati e diritti

Prima di procedere con l’analisi della vicenda è opportuno chiarire quali sono i principi giuridici ad essa sottesi:

a. Reato di diffamazione e lesione alla reputazione

L’articolo 595 del Codice Penale prevede che:

Chiunque, […], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Questa norma ha l’obiettivo di tutelare la reputazione che si sostanzia nel profilo esteriore dell’onore.

 

b. Diritto di cronaca

Esiste la necessità di bilanciare il reato di diffamazione, e la tutela della reputazione, con il diritto di cronaca. La giurisprudenza consolidata non considera lesivo dell’altrui reputazione l’esercizio del diritto di cronaca.
Pertanto non si configura il reato di diffamazione se vengono pubblicati o divulgati fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, a patto che vengano osservate le seguenti condizioni:
a) la verità della notizia pubblicata;
b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto;
c) la correttezza formale dell’esposizione, che non deve concretizzarsi in attacchi di natura personale.

 

c. Diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è il diritto dell’individuo ad “essere dimenticato”, inteso come la possibilità di rettificare i dati personali che riguardano la persona, chiederne la cancellazione e non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato e che erano stati oggetto di cronaca.

 

La vicenda

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata sul ricorso di un uomo che dopo essere stato imputato in un procedimento penale fu assolto per non aver commesso il fatto. Tuttavia il ricorrente lamentava che, nel maggio del 2003, un quotidiano on line aveva pubblicato un articolo, con il suo nome e cognome, che aveva ad oggetto il suo coinvolgimento penale nella vicenda. La preoccupazione dell’uomo, che l’ha condotto a portare avanti per diversi anni la causa, fino a giungere davanti alla Corte di Cassazione, potrebbe essere riassunta dalla celebre frase del film “The Social Network”: su Internet si scrive con l’inchiostro, non a matita.

Questa persona infatti riteneva di aver diritto al risarcimento del danno per aver subito una lesione alla sua reputazione a causa della permanenza della notizia per diversi anni nel sito web della testata giornalistica. A detta dell’uomo infatti la testata giornalistica aveva eliminato l’articolo e ne aveva pubblicato un altro, avente ad oggetto la sentenza di assoluzione, soltanto dopo diverse diffide e l’inizio della causa, quindi c’era stata una prolungata permanenza della notizia sul web.

L’uomo si era rivolto inizialmente al Tribunale di Pordenone che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni. Successivamente aveva portato i fatti davanti alla Corte d’Appello di Trieste che, come il Tribunale di Pordenone, aveva rigettato la domanda affermando che:

  • non potevano considerarsi integrati gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto l’articolo rispettava i requisiti della verità della notizia e dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
  • la testata giornalistica si era comportata correttamente perché, a seguito della richiesta dell’uomo, aveva cancellato l’articolo e aveva pubblicato un altro articolo sulla sentenza di assoluzione del protagonista del primo articolo. Dopo aver adottato queste misure la testata giornalistica aveva quindi esaurito gli oneri su di essa incombenti. Non è possibile, infatti, ritenere che la redazione di un giornale debba seguire e dar conto, autonomamente e di propria sponte, degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite;
  • l’articolo del 2003 non ha carattere diffamatorio e, in conseguenza, di ciò non spetta all’uomo nessun risarcimento del danno.

 

La sentenza della Corte di Cassazione

Il 1° marzo del 2023 la Corte di Cassazione si esprime sulla vicenda, con la sentenza n. 6116/2023.
Nel ricorso proposto alla Corte di Cassazione l’uomo aveva sottolineato che la Corte d’Appello non aveva posto sufficiente attenzione al fatto che l’articolo fosse rimasto pubblico sul sito web della testata giornalistica per circa 10 anni. Pertanto, anche se dopo un decennio l’articolo è stato cancellato ed è stato pubblicato un altro articolo sull’assoluzione dell’interessato, la notizia (anche se lecita dal punto di vista del diritto di cronaca) ha inciso sulla reputazione del protagonista. Il giornale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto cancellare l’articolo dal sito web non appena era cessato l’interesse pubblico, realizzando così il diritto all’oblio delle notizie negative.
Secondo la Corte di Cassazione:

  • la persistenza su un sito web di una notizia “non aggiornata” non può di per sé costituire fonte di responsabilità risarcitoria perché non è possibile ritenere che la redazione di un giornale abbia l’onere di seguire e dar conto degli sviluppi delle notizie precedentemente fornite, soprattutto se giunte dopo molto tempo. Secondo la Corte: si tratterebbe di un onere troppo gravoso e quasi impossibile da rispettare e potrebbe anche non corrispondere a un concreto interesse dei soggetti cui le notizie si riferiscono.
  • L’articolo pubblicato nel 2003 sul giornale web non ha carattere diffamatorio.
  • Deve riconoscersi alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione a sé pregiudizievole, il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l’aggiornamento del sito o la rimozione della notizia. Se viene fatta questa richiesta il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno.
    Infatti, secondo l’art. 17 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), c’è un diritto dell’interessato a ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, e pertanto c’è anche il dovere del secondo di provvedervi senza ingiustificato ritardo.
    Quindi, con riferimento al caso in esame, la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria.
    Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo restando l’onere di provare il pregiudizio subito da parte dell’interessato).

 

La Riforma Cartabia sul diritto all’oblio

Il decreto attuativo della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto una disposizione che tutela il diritto all’oblio dell’imputato e dell’indagato, stabilendo che: la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione (ossia l’inserimento del contenuto nei database dei motori di ricerca) o che sia disposta la deindicizzazione (il processo di deindicizzazione limita la visibilità all’interno dei risultati offerti dai motori di ricerca, quindi si tratta della rimozione di contenuti e di informazioni dall’indice dei motori di ricerca) sulla rete internet dei dati personali riportati nel provvedimento o nella sentenza.

 

Attività

Perché è così importante il diritto all’oblio?
Dopo aver letto con attenzione l’articolo rispondi ai seguenti quesiti:

  1. Perché secondo te il protagonista della vicenda ha avuto la tenacia di proseguire il procedimento per così tanti anni?
  2. Quali sono le conseguenze spiacevoli che secondo te potrebbero verificarsi in casi simili a quello analizzato, se non viene garantito il diritto all’oblio?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 41 – 42, p. 130
  • Monti, Per questi motivi, vol. 1, pp. 70-71
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 3, pp. 90-91-92
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 1, pp. 30 ss., pp. 134-135

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