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  La corte costituzionale interviene sul caso Cospito

Il 18 aprile si è svolta l’udienza, davanti alla Corte Costituzionale, su una questione di legittimità costituzionale attinente alle vicende giudiziarie di Alfredo Cospito.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, che sta conducendo il processo ad Alfredo Cospito. L’imputato è accusato di aver collocato ordigni esplosivi davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano, non esplosi solo per un caso fortunato.
Oggetto della questione era l’art. 69 comma 4 c.p., nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p., quando il reato punito è quello di strage (art. 285 c.p.).

Art. 285 c.p.

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.

In attesa del deposito della sentenza, e quindi di conoscere le motivazioni della sua decisione, la Corte costituzionale ha pubblicato un comunicato stampa con cui ha reso noto l’esito dell’udienza.

Il comunicato della Corte:

ERGASTOLO E BILANCIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

“Nella camera di consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale.
In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.

 

Attività

Ad aver sollevato la questione di legittimità è stata la Corte d’Assise d’Appello di Torino che sta giudicato l’accusa contro Alfredo Cospito. In attesa che si concluda il giudizio davanti alla Corte costituzionale, che cosa succede al processo da cui è sorta la questione?
Rispondi in al massimo 3 righe.

 

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., p. 252
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, p. 195
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, p. 168
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 108
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed., vol. 2, p. 114

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