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  Il 2023 potrebbe essere l’anno in cui l’UE adotterà il primo Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act)

L’Unione europea e l’Intelligenza artificiale

La diffusione dell’Intelligenza Artificiale (A.I.) sta avendo un impatto significativo su molti e rilevanti aspetti delle relazioni umane, non solo in termini di settori della vita colpiti, ma anche di popolazione interessata. Grazie alla proficua attività di ricerca svolta in vari ambiti della I.A. (come la visione artificiale, la comprensione del linguaggio naturale, i sistemi di supporto alle decisioni) infatti, i risultati dell’Intelligenza Artificiale, oggi sono disponibili per una quantità significativa di persone.

All’interno di questo scenario, l’Unione Europea ha elaborato una strategia per l’IA, istituendo un gruppo di lavoro sull’Intelligenza artificiale per raccogliere il contributo di esperti e operatori e pubblicando un Libro bianco sull’intelligenza artificiale, nel febbraio del 2020.
In base ai risultati contenuti in questo documento, la Commissione europea ha elaborato una proposta di Regolamento, presentata nell’aprile del 2021.

Il 14 giugno 2023, il Parlamento Europeo ha adottato (con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astensioni) la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione Europea, su cui aveva già espresso la propria posizione comune (“orientamento generale”), dopo che il Comitato economico e sociale europeo, la Banca centrale europea e il Comitato delle Regioni, avevano fornito il loro parere.

 

Il contenuto della proposta

Il contenuto della proposta presentata dalla Commissione, – e su cui si è ora intervenuto il Parlamento Europeo – è una vera e propria regolazione organica dell’Intelligenza Artificiale in Europa, costruita attorno alla classificazione del livello rischio degli strumenti, in base alla quale viene stabilito un diverso insieme di obblighi per i fornitori. La proposta stabilisce, in particolare, una classificazione quadripartita di rischio, secondo la quale viene stabilito un diverso regime giuridico.

  • Viene, anzitutto, stabilito un livello di rischio inaccettabile, che comprende l’implementazione e l’utilizzo di strumenti che permettono la manipolazione cognitivo-comportamentale di persone o gruppi vulnerabili, utilizzabili per attribuire un punteggio sociale che permette di classificare le persone in base al comportamento, allo stato socio-economico o alle caratteristiche personali (c.d. social scoring), e i sistemi di identificazione biometrica remota e in tempo reale (come il riconoscimento facciale).
  • I livelli di rischio che non comportano il divieto d’uso sono poi classificati in: alto, generico e limitato.

L’approvazione della posizione negoziale del Parlamento, dopo che il Consiglio aveva già approvato la sua, determina l’inizio del procedimento legislativo.

Le posizioni espresse dal Parlamento e dal Consiglio rappresentano una fase eventuale e intermedia che precede l’adozione e che dovrebbe servire per accelerare la procedura legislativa, facilitando il raggiungimento di un accordo tra Parlamento e Consiglio già in prima lettura.

 

Attività

L’approvazione della posizione da parte del Parlamento europeo, dopo che il Consiglio aveva già approvato la sua, determina l’inizio del procedimento legislativo europeo. Quali saranno, allora, le prossime tappe?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica, 4ed., vol. 3, p. 428
  • Monti-Faenza, Res publica, 4ed., p. 341;
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, p. 410;
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, vol. 2, p. 392;
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, vol. 2, p. 426

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