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  La Corte di Cassazione su un licenziamento legittimo per molestie sessuali sul lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, il 31 luglio 2023, sentenza n. 23295 ha affrontato un’importantissima questione: le molestie sessuali sul lavoro. Il caso riguarda un lavoratore che è stato licenziato a seguito di comportamenti che sono stati qualificati come molestie sessuali nei confronti di una giovane collega neoassunta.

 

La Decisione della Corte d’Appello di Firenze

La sentenza della Corte di Cassazione è stata emessa in risposta a un ricorso presentato dal lavoratore licenziato contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva respinto la sua opposizione al licenziamento. La Corte d’Appello aveva sostenuto che il comportamento del lavoratore, consistente in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale, costituiva una giusta causa di licenziamento.

La decisione si è basata sulla convinzione che il comportamento del ricorrente fosse indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro e che, pertanto, costituisce una giusta causa di licenziamento. Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto non rilevante il fatto che il collega non avesse la volontà di offendere e che nell’azienda i rapporti tra i lavoratori fossero spesso scherzosi e goliardici

 

I motivi del ricorso e la risposta della Corte di Cassazione

Il lavoratore licenziato ha denunciato la violazione, in particolare:

  1. dell’articolo 26 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006). Questa norma chiarisce che sono considerate come discriminazioni le molestie, intese come comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, che hanno lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
  2. dell’articolo 192 n.5 lett. F) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro turismo, secondo il quale ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per “giusta causa” diverse infrazioni, tra cui: gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro.

Secondo il ricorrente, infatti, il suo comportamento non poteva essere considerato come oggettivamente idoneo a ledere la dignità della collega.
La Corte di Cassazione ha invece confermato la decisione della Corte d’Appello, ritenendo che i comportamenti tenuti dal lavoratore potessero essere qualificati come molestie. Il ricorso, quindi, è stato dichiarato inammissibile.
Questa sentenza conferma l’importanza della tutela dei lavoratori da molestie sessuali sul luogo di lavoro. Anche comportamenti non intenzionali o scherzosi, pur in assenza di intenzioni offensive, possono essere considerati molestie idonee a ledere la dignità dei colleghi o delle colleghe.

 

Attività

  1. Approfondisci online il tema delle molestie sessuali sul lavoro. Successivamente, scrivi un breve racconto basato sulle tue ricerche, immaginando la storia di un personaggio che ha subito molestie sul luogo di lavoro, e descrivi la sua esperienza.
  2. Dividetevi in gruppi di massimo 4 componenti e create una piccola campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro attraverso un video di massimo 1 minuto.

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 450-452
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 2, pp. 350-352
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, pp. 578 – 579

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