, , ,

Legenda

Novità di primaria importanza che modificano il libro di testo
Aggiornamenti importanti che integrano il libro di testo
Dati, notizie e casi interessanti per fare lezione con l'attualità

  Nella Costituzione Italiana entra lo sport!

1. Cosa prevede la riforma

Il 20 settembre 2023 è stata definitivamente approvato il disegno di legge costituzionale n. 715-B, che introduce lo “sport” in Costituzione. In particolare, la revisione costituzionale ha riguardato l’articolo 33 della Costituzione, nel quale è stato aggiunto un nuovo ultimo comma, il settimo, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Per la verità, un riferimento allo sport era già presente in Costituzione. Con la riforma del Titolo V (del 2001), infatti, era stato inserito «l’ordinamento sportivo» fra le materie c.d. di competenza concorrente (art. 117 co. 3 Cost.). Non si trattava, però, di una dichiarazione di valore, ma di una menzione “procedurale”, che interessava solo il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.

La riforma del settembre 2023 ha invece inteso riconoscere espressamente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport, riprendendo il testo del tentativo di revisione fallito nella XVIII° Legislatura, quando una riforma dal contenuto identico fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, ma sola in prima lettura dalla Camera, dove non poté concludere il suo iter per lo scioglimento delle Camere.

La Costituzione italiana è dunque ora una delle poche a contenere una disposizione di questo tipo. Tra gli Stati membri dell’Unione europea, ad esempio, solo nove Costituzioni contengono disposizioni relative alla promozione dello sport: Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria.

 

2. Un passo indietro: come si modifica la Costituzione?

L’atto con cui si modifica la Costituzione è la legge di revisione costituzionale (art. 138 Cost.). Quando si parla del procedimento aggravato di revisione costituzionale ci si riferisce, in realtà, proprio al procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale, disciplinato dall’art. 138 Cost. Si tratta di una variante (aggravata, appunto) del procedimento legislativo ordinario.

La caratteristica distintiva del procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale (nonché ciò che lo rende un procedimento aggravato) è la doppia lettura (lettura significa esame del testo e deliberazione) intercorsa da una pausa di riflessione di almeno tre mesi. Questo significa che le leggi di revisione costituzionale devono essere approvate per due volte da ciascuna Camera (a differenza del procedimento di formazione di tutte le altre leggi, in cui è necessaria l’approvazione del medesimo testo da entrambe le Camere – sistema della navette – ma solo una volta per ciascuna).

La prima lettura funziona esattamente nel modo in cui si approvano tutte le leggi (art. 72 co. 1). Proprio come per le leggi ordinarie, infatti, il testo può essere sottoposto a emendamenti, il suo esame avviene secondo il solito sistema della navette e per la votazione finale è richiesta la maggioranza relativa (50%+1 dei votanti). L’unica distinzione tra il procedimento legislativo ordinario e la prima lettura del procedimento di revisione costituzionale è (art. 72 co. 4) la necessità che dell’esame e dell’approvazione si occupi l’assemblea (procedimento in sede referente o normale).

Una volta che il testo viene approvato in prima lettura si deve rispettare la c.d. pausa di riflessione: un periodo di tre mesi che deve necessariamente intercorrere tra la prima deliberazione e l’inizio della seconda lettura. Trascorsi i tre mesi si apre la seconda lettura, che è diversa dalla prima soprattutto perché non ammette la presentazione di emendamenti (è una fase di mera approvazione del testo, che dunque non può essere modificato). Ed è diversa poi, e soprattutto, per la maggioranza richiesta.

A questo punto infatti possono realizzarsi tre scenari.

  1. In seconda lettura non si raggiunge la maggioranza assoluta –> il procedimento di approvazione termina e la legge non è approvata (la Costituzione non sarà modificata)
  2. In seconda lettura si raggiunge la maggioranza dei 2/3 –> il procedimento di approvazione termina, la legge è approvata e sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la Costituzione sarà modificata.
  3. In seconda lettura si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere –> il procedimento di approvazione prosegue.

Nei casi 1 e 2 il procedimento di revisione, dunque termina senza che si svolga alcun referendum. Il referendum è pertanto un momento non necessario ma eventuale del procedimento di revisione costituzionale.
Quando, invece, in seconda lettura si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere, la legge di revisione viene pubblicata in Gazzetta a solo scopo notiziale. La pubblicazione serve cioè solo per dare conoscenza dell’avvenuta approvazione, in modo che i soggetti che ne hanno facoltà possano richiedere che la legge sia sottoposta a referendum costituzionale. La legge verrà infatti sottoposta a referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, ne facciano domanda: 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

 

3. L’iter della riforma

Il disegno di legge costituzionale n. 715-B, proposto su iniziativa di alcuni Senatori il 13 ottobre 2022.

  • Prima lettura

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 13 dicembre 2022 (presenti: 150; votanti 149; favorevoli: 145; contrari: 0; astenuti: 4) e dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2023 (presenti: 272, votanti 272, astenuti 0, maggioranza 137, favorevoli 272, contrari 0).

  • Seconda lettura

17 maggio 2023 (più di tre mesi dopo la prima lettura avvenuta il 13 dicembre 2022) il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge nel medesimo testo (Presenti: 172; votanti 171; favorevoli: 170; contrari: 0; astenuti: 1), lo stesso ha fatto la Camera dei Deputati il 20 settembre 2023 (più di tre mesi dopo la prima lettura, avvenuta il 4 aprile 2023), all’unanimità.

 

Attività

L’art. 138 Cost., prevede che un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali possano chiedere di sottoporre la revisione costituzionale a referendum popolare.
In questo caso, però, non è stato possibile. Perché? Rispondi in tre righe.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, p. 39 ss.
  • Monti-Faenza, Res publica 4ed. p. 234
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, p. 44
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, p. 37
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed., vol. 2, p. 37