, , ,

Legenda

Novità di primaria importanza che modificano il libro di testo
Aggiornamenti importanti che integrano il libro di testo
Dati, notizie e casi interessanti per fare lezione con l'attualità

  L’adottato deve interrompere i rapporti con la famiglia d’origine?

Facciamo chiarezza

L’adozione è quell’istituto che assegna una famiglia ai minori che si trovano in stato di abbandono. In Italia l’adozione è regolata dalla legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia) la quale stabilisce che, a seguito della pronuncia di adozione del Tribunale, l’adottato entra nella famiglia adottante acquistando lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si specifica inoltre che con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27 comma 3).

La Corte di cassazione sull’articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983

Nel gennaio del 2023 la Corte di Cassazione ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 27, comma 3, perché riteneva che impedisse all’adottato di preservare relazioni con i componenti della famiglia biologica, spezzando quindi i legami familiari del minore.
Secondo la Corte di cassazione, nel corso degli anni, si è invece riconsiderato il principio per cui l’adozione dovrebbe comportare una completa cancellazione del passato.
Infatti, tra le modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001 alla legge n. 184 del 1983, troviamo:

  • l’introduzione del diritto del minore adottato a essere informato della sua condizione dai genitori adottivi;
  • l’introduzione della possibilità per i genitori adottivi di avere informazioni concernenti l’identità di quelli biologici, per gravi e comprovati motivi e con l’autorizzazione del Tribunale;
  • l’introduzione della possibilità per l’adottato, che abbia raggiunto l’età di venticinque anni, o diciotto (ma in questo caso solo se sussistono gravi motivi legati alla sua salute psico-fisica) di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici.

Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che anche diverse sentenze hanno affermato che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale è un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona.
Pertanto, secondo la Cassazione, negli ultimi anni si è sviluppata la convinzione che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda sempre una radicale cancellazione del passato, per quanto questo sia complesso e doloroso.

Tutelare l’identità del minore significa anche riconoscere l’importanza che riveste la consapevolezza delle sue radici e riconoscere la possibilità di conservare delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel processo di crescita del minore.
Infine la Corte di cassazione ricorda che anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha in più occasioni ribadito che, spezzare il legame del minore con la famiglia d’origine, è una misura estrema, alla quale si può far ricorso solo in ultima istanza, tenendo sempre in considerazione l’interesse del minore.

 

La risposta della Corte costituzionale

Il 28 settembre 2023 la Corte costituzionale ha depositato la propria pronuncia sul giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, promosso dalla Corte di cassazione.
In questa decisione, la Corte costituzionale ha sottolineato che il quadro normativo e giurisprudenziale attuale riconosce che, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore, sia fondamentale tutelare la sua identità. Tale tutela non si limita esclusivamente alle nuove relazioni affettive, che si sviluppano in seguito all’adozione, ma si estende anche al passato, includendo la consapevolezza delle sue radici. Pertanto si ravvisa la necessità di preservare la continuità con le relazioni socio-affettive positive precedenti all’adozione.

In secondo luogo la Corte costituzionale ha evidenziato che la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interpreta il diritto al rispetto della vita familiare, previsto dall’art. 8 della CEDU, come un principio che impone agli Stati membri di condurre una valutazione concreta per determinare se sia nell’interesse del minore mantenere rapporti con persone che abbiano avuto un coinvolgimento significativo nella sua vita.
Secondo la Corte costituzionale, per tutelare l’identità del minore e il suo interesse a preservare relazioni affettive positive, non si possono utilizzare regole rigide e presunzioni assolute. Un approccio generalizzato infatti non terrebbe in considerazione la complessità delle diverse relazioni personali.

Secondo la Corte costituzionale l’articolo 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 non contiene un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia d’origine. Come ricorda la Corte costituzionale la legge preserva l’interesse del minore alla continuità della relazione socio-affettiva con i propri  fratelli e le proprie sorelle, tant’è che promuove il loro affidamento congiunto e la loro adozione congiunta.

Inoltre, la legge prevede che nel corso del procedimento di adozione, il giudice debba avvalersi del supporto dei servizi sociali, che svolgono approfondimenti anche sull’ambiente in cui il minore ha vissuto. Il giudice è anche tenuto ad ascoltare il minore stesso e, se ha compiuto i quattordici anni, ad attenersi alla sua volontà. Infatti, il minore che ha compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso.

In ogni caso, se l’adottando ha compiuto dodici anni, deve essere personalmente sentito, e se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
In tutti questi passaggi, il giudice può, dunque, verificare se ci sono seri motivi per ritenere dannoso far terminare le relazioni socio-affettive tra il minore e chi ha avuto un ruolo positivo nel suo passato, contribuendo al suo benessere emotivo.

In definitiva la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983 ritenendo possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione di questa norma. Si chiarisce quindi che la norma non contiene un divieto per il giudice di ravvisare un interesse del minore a mantenere alcune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. Pertanto, il giudice può accertare che sia nell’interesse del minore proseguire positive e consolidate relazioni socio-affettive con la famiglia d’origine e che, pertanto, la loro interruzione potrebbe essere un pregiudizio per il minore.

Quando esistono legami affettivi profondi diventa quindi prioritario proteggere l’interesse del minore adottato da ulteriori traumi derivanti dalla rottura di questi legami. È importante conservare una connessione con il mondo degli affetti che fa parte della storia del minore e contribuisce alla sua identità.

 

Attività

 

Dopo aver letto con attenzione l’articolo inventa due storie:

  1. la storia di Marco che è stato adottato e il giudice ha stabilito che non è bene che vengano mantenuti dei legami con la sua famiglia d’origine, spiega perché anche sulla base della normativa;
  2. la storia di Giovanna che è stata adotta e il giudice ha stabilito che dovranno essere preservati dei legami con alcune persone della sua famiglia d’origine, spiega perché anche sulla base della normativa.

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 53, 54, 255
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 1, pp. 239, 240, 241
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 3, pp. 176, 177, 178

 

Tag: , , , ,