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  Il Parlamento Europeo interviene in materia di norme sui bagagli a mano

Il 4 ottobre scorso è stata adottata una risoluzione dal Parlamento Europeo, con la quale si è chiesta un’armonizzazione delle norme europee relative alle dimensioni e ai prezzi dei bagagli a mano.
La questione, tecnicamente sorta dalla petizione di un cittadino europeo, nasce dalla circostanza che ciascuna compagnia aerea ha proprie regole sui bagagli a mano.
Queste, però, creano disagi e confusione nei passeggeri, i quali non riescono né a comparare i prezzi tra le diverse compagnie, né a calcolare il prezzo finale del biglietto aereo a causa di costi “nascosti”.
Si ritiene quindi che venga violato il dovere di informazione e trasparenza del prezzo dei servizi aerei previsto a carico dei vettori aerei dall’art. 23 del Regolamento europeo n. 1008/2008, e di conseguenza la possibilità per i clienti di prendere decisioni consapevoli e informate.

Gli eurodeputati hanno quindi manifestato interesse nell’aggiornare la vigente legislazione europea in materia di servizi aerei, anche al fine di attuare una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2014.

In sintesi, questa pronuncia stabiliva che le compagnie aeree non possono addebitare un supplemento per il bagaglio a mano, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti, relativi in particolare al loro peso.
Più nel dettaglio, la Corte richiama alcune disposizioni del regolamento europeo sopra citato. Innanzitutto, il considerando 16 secondo il quale i clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei. Pertanto, è opportuno che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi.

Poi l’art. 22, il quale stabilisce la libertà per le compagnie aeree di fissare le tariffe per passeggeri e merci. A questa si accompagna l’art. 23 sopra richiamato, il quale prevede che il prezzo finale del biglietto aereo sia sempre indicato, e includa tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

Ora, pur non menzionando espressamente il prezzo dei bagagli, la Corte di Giustizia ritiene che sia estensibile anche ad esso, a fronte dell’obiettivo di cui al considerando 16. Pertanto, ritiene applicabile il Regolamento europeo n. 1008/2008 anche alla fissazione delle tariffe relative al trasporto dei bagagli. Ciò significa che gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo del servizio aereo devono essere specificati quale componenti del prezzo finale, e altresì che i supplementi di prezzo per un servizio facoltativo e non indispensabile del servizio aereo devono essere comunicati al cliente in modo chiaro, trasparente, senza ambiguità al momento della prenotazione, oggetto di specifico consenso.

Alla luce dell’applicazione della normativa appena esaminata, la Corte si è dunque posta il problema se il servizio di trasporto dei bagagli registrati rientrasse tra gli elementi inevitabili e prevedibili del prezzo oppure se rappresentasse invece un supplemento di prezzo opzionale.

La Corte ha ritenuto che il prezzo per il trasporto dei bagagli registrati possa costituire un supplemento di prezzo opzionale, mentre quello relativo ai bagagli non registrati, il c.d. bagaglio a mano, invece, debba essere considerato un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e che, pertanto, non possa essere oggetto di supplemento di prezzo, purché abbiano determinati requisiti – di peso e di dimensione – e soddisfino le prescrizioni in materia di sicurezza.

Si rileva infatti che, mentre i primi sono consegnati al vettore aereo, che quindi ne assume la gestione e custodia, i secondi invece vengono conservati dal passeggero. Questa differenza potrebbe ben giustificare un aumento del prezzo del biglietto nel primo caso, in virtù dei maggiori rischi connessi alla responsabilità del vettore.

Da ultimo, con l’aggiornamento della legislazione in materia, il Parlamento Europeo si propone di innalzare gli standard di protezione e di tutela dei passeggeri e dei loro diritti nei confronti dei vettori aerei. Richiede perciò l’armonizzazione a livello eurounitario dei requisiti in materia di dimensioni, peso e tipologia di bagaglio a mano e bagaglio registrato per tutte le compagnie aeree operanti nell’U.E.

 

Attività

Dopo aver letto l’articolo, aprite un dibattito in classe con la guida dell’insegnante sui servizi aerei.
Ad esempio, rispondete alle seguenti domande: avevate mai sentito parlare dei costi “nascosti” al momento della prenotazione di un volo? Secondo voi, la politica tariffazione dei bagagli è chiara e trasparente, come previsto dal Regolamento europeo? Quali pensate possano essere le conseguenze della armonizzazione delle regole europee auspicata dal Parlamento Europeo (ad es. eventuale innalzamento dei prezzi base dei biglietti aerei)?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 1, pp. 522.24; 530
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, pp. 430-31
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed., vol. 1, pp. 508-509

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