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Legenda

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  Avviato il percorso della riforma costituzionale

1. Che cosa è successo fino a ora

Il 15 novembre del 2023 il Presidente della Repubblica ha autorizzato la trasmissione al Senato della Repubblica (l’esame comincerà, dunque, alla commissione Affari costituzionali del Senato) del disegno di legge di riforma costituzionale che era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre (Disegno di legge costituzionale recante disposizioni per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica).

Il testo del disegno di legge di revisione costituzionale si compone di cinque articoli.
Al di là dell’ultimo, che riguarda la disciplina transitoria, i primi quattro intervengono su altrettanti articoli della Costituzione e prevedono una trasformazione molto profonda della natura e del funzionamento della forma di governo e delle istituzioni politiche della Repubblica.

 

2. Il contenuto del disegno di legge

In particolare, il disegno di legge prevede:

  • L’eliminazione dei senatori a vita di nomina presidenziale (non della figura del senatore a vita, perché continuerebbero a vedersi attribuita la carica di senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica).

Attualmente, infatti, l’art. 59 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica nomini senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Se la legge di revisione costituzionale dovesse essere approvata, questo potere verrebbe meno. Rimarrebbe però intatto il primo comma, in virtù del quale è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

  • Il Presidente della Repubblica non potrà più esercitare il potere di scioglimento nei confronti di una sola delle due Camere ma, qualora sussistano le condizioni, dovrà necessariamente scioglierle entrambe.

 

  • L’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Attualmente il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base delle indicazioni ricevute nel corso delle consultazioni dai capigruppo, dai segretari di partito e dai presidenti delle Camere.

La riforma proposta, invece, prevede che il Presidente della Repubblica conferisca l’incarico al “Presidente del Consiglio dei ministri eletto”. Il Presidente del Consiglio, infatti, dovrà essere votato, a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni, direttamente dal popolo (contestualmente all’elezione delle due Camere). Una volta formato, però, il Governo dovrà comunque recarsi in Parlamento per ricevere la fiducia. Nel caso in cui non gli sia accordata (in cui, cioè, la mozione di fiducia non venga approvata) il Presidente della Repubblica dovrà rinnovare l’incarico (allo stesso soggetto) e, nell’eventualità in cui anche in quest’ultimo caso il Governo non la ottenga, il Presidente della Repubblica procederà allo scioglimento delle Camere.

Anche nel caso in cui (per qualsiasi ragione) il Presidente del Consiglio si dimetta, il Presidente della Repubblica potrà conferire l’incarico di formare il nuovo Governo o allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare, purché sia stato candidato (nelle precedenti elezioni) in una lista elettorale collegata al Presidente eletto.

La riforma proposta prevede, insomma, l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, nell’ambito di una forma di governo parlamentare, in cui, cioè, il Governo dovrà ricevere e mantenere la fiducia delle due Camere. Si tratta di un modello inusuale, sperimentato finora solo in Israele dal1996 al 2002.

 

  • L’introduzione in Costituzione di un premio, assegnato su base nazionale, che garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri.

Attualmente la Costituzione non contiene norme sul sistema elettorale, se non alcune di contorno. Così, ad esempio, l’art. 57 prevede che «il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».
La riforma, invece, vuole assicurare al Presidente eletto il 55% dei seggi nelle Camere, a prescindere dal risultato elettorale. Non essendo prevista, cioè, una soglia “minima”, per far scattare il premio di maggioranza basterà aver avuto un voto più degli altri schieramenti politici in competizione.

 

3. Scheda di sintesi

 

Attività

La presentazione del disegno di legge apre la cosiddetta “prima lettura”. Quali saranno i prossimi passaggi dell’iter? Riassumili in forma scritta o con una mappa.

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, p. 126; 133; 146-152; 163
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed., vol. 3, p. 133; 141; 154; 157-159; 168
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, p. 110; 116; 154; 160; 188
  • Monti Faenza, Res publica 4ed, p. 94, 222 ss., 240 ss., 234