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  L’Antitrust apre un’indagine sull’utilizzo degli algoritmi nel prezzo dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna

L’Antitrust ha deciso di aprire un’indagine conoscitiva sull’impiego degli algoritmi nel calcolo dei prezzi dei biglietti aerei con destinazione Sicilia e Sardegna. La questione riguarda le due isole in virtù delle esigenze di mobilità, rispetto al resto della penisola italiana, che rendono i passeggeri che vi risiedono dei consumatori particolarmente vulnerabili, dato che non possono fare a meno del trasporto aereo per spostarsi.

Il ‘campanello d’allarme’ che ha risvegliato l’attenzione dell’Antitrust è stata la rilevazione – a partire dal 2022, quindi in concomitanza con la ripresa post-pandemica del settore – dell’innalzamento dei prezzi in corrispondenza dei periodi festivi. Infatti, soprattutto il periodo natalizio e pasquale rappresentano i momenti di picco della domanda d’acquisto.

 

Che cos’è un’indagine conoscitiva?

Tra i poteri di cui dispone l’Antitrust, ossia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ci sono i poteri di indagine.
In particolare, l’Antitrust può, su richiesta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy) o di propria iniziativa, svolgere delle indagini di natura generale, in quei settori economici in cui l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata (art. 12, c. 2, l. n. 287/1990 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Quindi, in altri termini, si ravvisino delle circostanze che rappresentino un ostacolo per l’operare della concorrenza.
Sulla base di questi poteri, l’Autorità può dunque richiedere alle imprese o agli enti interessati di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui siano in possesso e che risultino utili ai fini dell’indagine, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso che qui ci interessa, alla base della indagine l’Antitrust evidenzia come da diverso tempo le compagnie aeree si servano di algoritmi e di software per definire i prezzi dei biglietti aerei e adattarli nel tempo, con un sempre crescente grado di automazione e sofisticazione tecnologica degli stessi. Tra i vari problemi rilevati nel tempo sull’uso degli algoritmi vi è ad esempio il fatto che questo consente una modifica estremamente rapida dei prezzi al variare delle condizioni di mercato, con l’unica finalità di massimizzare i profitti. Perciò, una compagnia potrebbe ad esempio modificare – innalzando – i propri prezzi per adeguarsi all’aumento di un concorrente che monitora, creando delle vere e proprie intese anticoncorrenziali sui prezzi.

Come emerge dal comunicato stampa dell’Antitrust, oggetto dell’indagine conoscitiva saranno, da un lato, i possibili effetti negativi che questi strumenti possano arrecare al funzionamento sano del mercato e sulle condizioni di offerta per i consumatori. Dall’altro, si occuperà delle modalità di comunicazione al pubblico del costo dei biglietti aerei e delle diverse componenti.

Rilevante in materia è la nuova normativa, l’art. 1 della l. conv. n. 136/2023 del d.l. n. 104/2023 (c.d. Decreto Asset), il quale disciplina la “trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali”.
In sostanza, sulla base di questa nuova disposizione, l’Antitrust può accertare che l’algoritmo utilizzato dalle compagnie aeree per il calcolo delle tariffe può facilitare, attuare un’intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, l. n. /90) oppure che il livello dei prezzi fissati con questo sistema possa costituire abuso di posizione dominante.

Secondo la norma in esame, ai fini dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Antitrust, questi può tenere in considerazione la circostanza che queste condotte scorrette siano praticate: su rotte nazionali che collegano le isole al resto dell’Italia; durante un periodo di picco della domanda (dovuta alla stagionalità o a circostanze di emergenza nazionale); che portino a un prezzo di vendita del biglietto, nell’ultima settimana prima del volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200%.

La legge vieta poi l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione dei prezzi, nel caso di rotte che riguardano le isole oppure di emergenze nazionali o di impedimenti agli spostamenti stradali o ferrovieri causati da eventi eccezionali, sotto i periodi di maggiore picco, basandoli su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia di dispositivi elettronici usati per le prenotazioni, qualora ciò comporti un pregiudizio al comportamento economico del consumatore.

Molto rilevante è il nuovo potere dell’Antitrust di imporre ogni misura comportamentale o strumentale, necessaria e proporzionata per eliminare le distorsioni della concorrenza alle imprese o agli enti i cui comportamenti scorretti vengano accertati. Se invece nel corso di questo procedimento sono le imprese a presentare degli impegni per evitare di arrecare pregiudizi ai consumatori, allora sarà l’Autorità che potrà valutarne e renderli obbligatori a tutti gli effetti.
Da ultimo, conclusa l’indagine conoscitiva, l’Autorità può raccomandare le opportune iniziative legislative o regolamentari per migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

In sostanza, dalla lettura dell’art. 1, l. n. 136/2023 si può affermare che il legislatore non intende vietare in toto il ricorso a strumenti algoritmici basati su intelligenza artificiale o profilazione degli utenti per calcolare le tariffe dei biglietti aerei, ma bisogna tener conto dei rischi che questi strumenti comportano, specie a danno dei consumatori, e delle esigenze di tutela di quei consumatori – particolarmente vulnerabili – i quali difficilmente possono spostarsi senza aereo.

 

Attività

Dopo aver letto l’articolo, dividetevi in due o più gruppi in classe.
Aprite un dibattito, moderato dall’insegnante, a proposito del ricorso agli algoritmi da parte delle compagnie aeree per fissare i prezzi dei biglietti. Una parte di voi presenterà una presentazione PowerPoint, sostenendo l’utilità di questi strumenti e individuando i vari ‘pro’; l’altra parte, invece, indicherà i ‘contro’, segnalando i rischi che si potrebbero riscontrare a danno dei consumatori.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, p. 340-342; 430-31
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed, vol. 2, p. 353-355.

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