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Legenda

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  Una nuova legge sul contrasto alla violenza sulle donne

Introduzione

I giorni che precedono questo articolo hanno colpito tutti profondamente. L’omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato ha riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne. I dati mostrano che, in Italia, ogni tre/quattro giorni si registra un femminicidio, che rappresenta la punta più estrema della violenza contro le donne nelle sue varie forme e manifestazioni.
Il 23 novembre 2023 è stata adottata una nuova legge in materia.

 

Quali sono le novità del nuovo disegno di legge?

Il disegno di legge n. 923/2023 ha l’obiettivo di:

  • rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione;
  • potenziare le misure cautelari e l’anticipazione della soglia della tutela penale;
  • assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.

Nel dettaglio:

L’articolo 1 estende l’ambito di applicazione della disciplina dell’ammonimento del questore (sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa). Questa disciplina comporta che la persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e potrà subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte, ma d’ufficio. La legge estende inoltre la disciplina degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L’articolo 2 si occupa del potenziamento delle misure di prevenzione. La sorveglianza speciale (con braccialetto elettronico) e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Le misure si applicheranno indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.

Gli articoli 3 e 4 hanno l’obiettivo di velocizzare la trattazione dei casi di violenza di genere assicurando priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza, nella trattazione dei processi e alle richieste di misure cautelari che hanno ad oggetto reati di violenza di genere.

Gli articoli 5 e 6 prevedono misure per favorire la formazione e specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, e iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Gli articoli 9 e 10 aumentano la pena per i soggetti che violano il divieto di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e prevedono la possibilità di arrestare il soggetto in flagranza di reato.

L’articolo 11 aggiunge che anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice.

L’articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere una provvisionale (cioè una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo che le spetterà in via definitiva) a favore della vittima di determinati reati che venga a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati subiti.

 

Cosa è stato fatto a livello giuridico prima del 23 novembre 2023

Nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul, redatta nel 2011 dal Consiglio d’Europa, al fine di impegnarsi nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne.

Ad agosto 2013, è stato approvato un decreto-legge, c.d. “legge sul femminicidio”, che ha modificato le norme sui maltrattamenti contro i familiari e introdotto le nuove aggravanti per i reati commessi dai coniugi o ex coniugi. La nuova legge ha previsto l’inasprimento di alcune pene e ha stabilito che i governi devono periodicamente approvare piani di azione contro la violenza sessuale e di genere.

Alla fine del 2018, il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge (chiamato il “Codice rosso”) per modificare il codice di procedura penale, aumentando le tutele per le vittime di violenza di genere.
Questo intervento ha introdotto una procedura velocizzata per le denunce e le indagini sui casi di violenza di genere: quando la polizia riceve la notizia di un reato di violenza sulle donne, deve riferire direttamente al pubblico ministero, che a sua volta entro tre giorni dalla notifica deve ascoltare in forma preliminare la vittima del reato o chi ha sporto denuncia. Questo meccanismo ha l’obiettivo di velocizzare la presa in carico da parte delle autorità delle situazioni a rischio e di tutelare maggiormente le vittime di violenza.
Con questo provvedimento, diventato legge a luglio 2019, è stato accelerato anche l’avvio del procedimento penale per una serie di reati, dallo stalking alla violenza sessuale, portando da sei mesi a un anno il tempo entro cui una vittima di violenza sessuale può presentare la denuncia.

Sono stati, inoltre, introdotti quattro nuovi reati:

  • la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata (revenge porn);
  • la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti;
  • la costrizione o induzione al matrimonio; e
  • la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

A gennaio 2021, il Parlamento ha ratificato la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Questa convenzione, che rimane un documento non vincolante, impegna gli Stati ad adottare misure e iniziative per prevenire e contrastare le violenze sul posto di lavoro, con nuove leggi e strumenti di analisi del fenomeno sul territorio nazionale.

A giugno 2022 il Parlamento ha poi approvato un disegno di legge, che impegna una serie di istituzioni – tra cui l’Istituto nazionale di statistica (Istat), il Sistema sanitario nazionale, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia – a realizzare periodicamente indagini statistiche interamente dedicate alla violenza contro le donne. L’obiettivo è stimare con maggiore precisione la «parte sommersa dei diversi tipi di violenza» e «progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno», colmando così il vuoto o l’imprecisione dei dati che, come detto sopra, è ancora una realtà.

 

Attività

A questo link potete consultare i dati Istat sul fenomeno dei femminicidi: https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne

Che cosa raccontano? Qual è l’andamento generale degli omicidi in Italia negli ultimi 30 anni? Che differenza notate fra l’andamento del grafico degli omicidi maschili e quello degli omicidi femminili? A partire da quale anno la Direzione centrale della Polizia criminale classifica gli omicidi anche in base al motivo presunto?

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, pp. 65 – 443
  • Monti, Per Questi Motivi, Articolazione RIM, vol. 2, p. 160 e 161, 175
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 3, 106
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, 100.

 

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