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Legenda

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  Il Senato approva la legge sul regionalismo differenziato

Il 23 gennaio 2024 il Senato della Repubblica ha approvato (presenti: 178; votanti 177; favorevoli: 110; contrari: 64; astenuti: 3) il disegno di legge di iniziativa governativa (presentato dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli) sul c.d. regionalismo differenziato. Il disegno di legge (A.S. n. 615-A; A.C. 1665) approvato dal Senato contiene i principi generali per l’attuazione dell’autonomia differenziata, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., nonché disposizioni sulla procedura di approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni.

Ma che cos’è l’autonomia differenziata? E come si ottiene?

1. Il regionalismo differenziato

L’articolo 116, co. 3, Cost. – modificato dalla legge (di revisione) costituzionale n. 3/2001 – prevede che una legge dello Stato possa attribuire alle Regioni a statuto ordinario, «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),». Il risultato di questa disposizione è il cosiddetto regionalismo differenziato.
La Costituzione stabilisce espressamente quali sono le materie per le quali è possibile richiedere maggiore autonomia.

Tutte le materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.), cioè:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

 

Alcune delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 co. 1 Cost.). In particolare:

  • organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
  • norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
  • tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

 

2. Il procedimento per ottenere la maggiore autonomia

Il procedimento per ottenere l’autonomia differenziata comincia su iniziativa della Regione interessata (che la presenta attraverso gli organi e secondo i modi stabiliti dal diritto della Regione stessa). La Regione che voglia ottenere maggiore autonomia, dopo aver sentito gli enti locali che appartengono al suo territorio, presenta una richiesta motivata al Governo. In alcuni casi (recentemente Veneto e Lombardia), l’iniziativa è stata preceduta dal voto di un referendum consultivo.
Ricevuta l’iniziativa, il Governo della Repubblica deve attivarsi per iniziare le trattative per stipulare un’intesa con la Regione richiedente. L’intesa consiste, in particolare, nell’accordo tra Stato e Regione sulle materie per le quali è attribuite maggiore autonomia.
L’intesa deve essere successivamente recepita in una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta. L’iniziativa legislativa spetta al Governo, che presenta alle Camere il disegno di legge che recepisce l’intesa sottoscritta con la Regione.

 

3. Cosa prevede il disegno di legge approvato dal Senato?

Il disegno di legge contiene i principi generali e disciplina la procedura per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Prevede, ad esempio:

  • il procedimento di approvazione delle “intese” (art. 2).
  • Una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare della procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (i c.d. LEP) nelle materie per cui l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, consente l’attribuzione di maggiori autonomie. La delega riguarda, inoltre, le modalità operative per monitorare che in ciascuna Regione siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni.
  • I princìpi per il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse (umane, strumentali e finanziarie), relative alle materie traferite (art. 4)
  • che le funzioni trasferite alla Regione possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione (art. 6).
  • la durata delle intese, stabilendo che queste non possano comunque superare un periodo non superiore a dieci anni (art. 7).

 

Attività

Ora che il Senato ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo, il procedimento legislativo prosegue.
Quali saranno le prossime tappe?
Puoi seguirle a questo link!

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed., vol. 3, pp. 226-230
  • Monti, Per Questi Motivi, Vol. 3, pp. 204-207

 

 

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