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  Messi vs Massi: l’ultima parola della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Con l’ultima sentenza sulle cause riunite C-449/18P, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) chiude una vicenda giurisprudenziale iniziata nel 2011.
La vicenda vedeva l’imprenditore Jaime Masferrer Coma (titolare della società spagnola J.M. – E.V. e hijos e del marchio registrato MASSI) ricorrere in giudizio per la difesa del suo marchio contro il noto calciatore argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini.
Messi, infatti, aveva richiesto all’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) la registrazione di un marchio figurativo contenente il suo nome (MESSI) che avrebbe identificato una nuova linea di articoli di abbigliamento e articoli sportivi.
La procedura era stata immediatamente interrotta dal ricorso in opposizione del Sig. Coma, il quale, titolare anch’egli di un marchio registrato per la vendita di articoli di abbigliamento e sportivi (MASSI produce specialmente articoli per ciclisti), invocava un possibile rischio di confusione. Il ricorso, accolto nel 2013, veniva a sua volta impugnato da Messi dando vita alla causa in oggetto.
Prima di esaminare il risultato definitivo cui è pervenuta la CGUE  il 17 settembre, è opportuno fare qualche considerazione preliminare sul fenomeno dei marchi confusori.

Il rischio di confusione, in tema di tutela della proprietà intellettuale o della proprietà industriale (quando si sposta il focus dall’immagine al design o alla tecnica), si riferisce al pericolo che l’eccessiva somiglianza (visiva, sonora, letterale, ecc.) tra due marchi possa creare incertezza nel consumatore disorientandone (misleading) le scelte d’acquisto. Da un punto di vista prettamente economico, il marchio confusorio rappresenta in primis un rischio per l’imprenditore già presente sul mercato perché il nuovo prodotto potrebbe trarre vantaggio dalla confusione dei consumatori già affezionati al marchio preesistente e conquistare più agevolmente una quota di mercato appartenente al concorrente.
Per questo motivo la materia dei marchi registrati incontra spesso quella delle pratiche commerciali sleali o scorrette.

La risoluzione dei problemi in questa materia è particolarmente soggetta alle evoluzioni della giurisprudenza (comunitaria e nazionale) e alle particolarità del caso concreto. I criteri tecnici di distinzione, quelli che riguardano la somiglianza figurativa o la comunanza di termini, sono certamente il primo strumento di risoluzione e vengono spesso affiancati dall’analisi del mercato di riferimento. Chiaramente il rischio di confusione è maggiore quando i prodotti contraddistinti da marchi similari si rivolgono allo stesso mercato e alla medesima platea di consumatori.
Nel caso in esame, è facile comprendere quali fossero le preoccupazioni del Sig. Coma, inizialmente sposate dall’EUIPO: tra MASSI e MESSI c’è solo una lettera di differenza ed entrambe le imprese avrebbero commercializzato prodotti per l’abbigliamento sportivo.
Si diceva che i criteri tecnici sono il primo strumento di risoluzione, ma certamente non l’unico.

Spesso viene considerata dirimente la notorietà del marchio. Tanto più il marchio è notorio, già conosciuto sul mercato o affiliato a prodotti che hanno un target di consumatori ben individuato e fidelizzato, tanto più è probabile che possa riceve maggiore tutela rispetto al marchio che deve ancora introdursi nel mercato o al marchio che è già sul mercato ma che non gode della stessa notorietà. La notorietà, inoltre, non deve necessariamente riferirsi al nome del prodotto o al nome della società che lo commercializza.

Tornando al nostro caso, i giudici sono stati chiamati a confrontarsi con la possibile prevalenza di un criterio su un altro, a considerare e apprezzare le particolarità del caso concreto e motivare di conseguenza.
Il rigetto delle impugnazioni presentate dalla J.M.-E.V. e dall’EUIPO poggia le basi proprio sulla questione della notorietà del nome Messi e di ciò che questo nome rappresenta nel mondo sportivo a livello mondiale. La CGUE osserva che, indipendentemente dalla somiglianza concettuale dei due segni MASSI e MESSI, la notorietà del calciatore argentino è talmente accessibile e riconosciuta a livello globale da escludere che la percezione del pubblico possa essere distorta.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, pp. 13-14
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, pp. 318-324
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2 pp. 340-342

 

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