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  Voto per i diciottenni al Senato: un passo avanti verso la revisione dell’articolo 58 della Costituzione

Giovedì 8 luglio 2021 il Senato della Repubblica ha approvato in seconda deliberazione – con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti – il disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno (A.S. 1440-B).
Oggetto della modifica è l’articolo 58 della Costituzione, relativamente all’elettorato attivo per l’elezione del Senato della Repubblica.

Il testo, però, non è stato ancora approvato in via definitiva, e potrebbe mancare un ultimo segmento per realizzare la riforma.
Vediamo perché.

Il procedimento di formazione di una legge di revisione costituzionale (che è l’atto con cui si operano le riforme costituzionale) stabilisce che essa venga approvata per due volte (doppia lettura) da entrambe le Camere e prevede poi che si aprano due percorsi possibili, che dipendono dalla dimensione della maggioranza con cui il testo è approvato la seconda volta.

Come ormai abbiamo visto diverse volte, infatti, quando una legge di revisione viene approvata in seconda lettura con una maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti) ma inferiore a quella dei 2/3 anche solo in una delle due Camere, il procedimento di approvazione prosegue.

E prosegue in questo modo: la legge di revisione viene pubblicata in Gazzetta a solo scopo notiziale. La pubblicazione serve cioè solo per dare conoscenza dell’avvenuta approvazione (non definitiva), in modo che i soggetti che ne hanno facoltà possano richiedere che la legge sia sottoposta a referendum costituzionale. La legge verrà infatti sottoposta a referendum popolare se, entro tre mesi dalla pubblicazione notiziale, ne facciano domanda: 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

Questo è il segmento del procedimento che manca perché la riforma diventi definitiva: se in questi tre mesi uno dei soggetti abilitati lo chiederà, la riforma verrà sottoposta a referendum. Se invece ciò non dovesse avvenire, la legge di revisione costituzionale verrà pubblicata definitivamente in Gazzetta ufficiale e la riforma sarà compiuta.

Qual è il contenuto della riforma?

La riforma opera sul primo comma dell’articolo 58, e intende sopprimere le parole “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età“, in modo che rimanga solo la parte in cui è scritto che “i Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto“.

In questo modo, la disposizione verrebbe letta nel senso che i Senatori sono eletti da tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, ai sensi del primo comma dell’articolo 48 Costituzione (che appunto recita: “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”).
In breve, la riforma mira ad allineare l’età dell’elettorato attivo del Senato (attualmente 25 anni) a quello della Camera (18 anni).

Qual è la logica della riforma?

Il nostro sistema parlamentare è tradizionalmente qualificato come bicamerale perfetto. Ma la nozione di bicameralismo perfetto fa riferimento solo alle funzioni delle due Camere e significa che esse partecipino esattamente con la stessa dignità e nello stesso modo all’esercizio della funzione legislativa e all’instaurazione del rapporto di fiducia con il Governo.
Al di là di questo, però, la Costituzione stabilisce molte differenze fra le Camera e Senato, anche importanti: la diversa soglia anagrafica dell’elettorato attivo (18 anni per la Camera e 25 per il Senato) è solo una di queste.
Tutte queste differenze rappresentano la manifestazione di una diversa concezione delle due Camere, che si ritrova facilmente nel nome stessa di una delle due (Senato, deriva dalla parola latina senatus, derivazione di senex «vecchio, anziano»).
La riforma costituzionale dell’art. 58 si inserisce, allora, in un più ampio progetto, così riassumibile: poiché le Camere hanno identiche funzioni, allora vanno eliminate anche le differenze strutturali fra le due.

Quali conseguenze avrebbe la riforma sulla platea degli elettori?

Le conseguenze della riforma sono facilmente comprensibili: l’estensione dell’elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato produrrebbe un forte allargamento della platea degli elettori.
Se la riforma dovesse andare in porto, sarebbero circa quattro milioni in più le persone di età compresa tra i diciotto e i ventiquattro anni che si potrebbero recare alle urne per il voto al Senato.

 

Attività:

Come dicevamo, la diversa età dell’elettorato attivo è solo una delle differenze che la Costituzione prevede tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Quante altre ne riesci a trovare?
Consulta il testo della Costituzione e prendi nota. Una volta in classe, confronta le tue risposte con quelle delle tue compagne e dei tuoi compagni.

 

Fonti per approfondire: 

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, pp. 122-132
  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., p. 148; 225
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, pp. 62-72

 

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