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  Istituita la Procura Europea (EPPO)

Sta per nascere una nuova istituzione europea, frutto di una procedura di “cooperazione rafforzata” tra 22 Stati membri dell’UE: la Procura europea (EPPO). Un’istituzione indipendente che sarà guidata dalla procuratrice rumena Laura Codruța Kövesi. Di cosa si occuperà?

Nell’aprile 2017 sedici Stati membri (oggi saliti a 22) hanno deciso di cooperare in modo più stretto per combattere più efficacemente le frodi. Avvalendosi della procedura di “cooperazione rafforzata” hanno istituito la Procura europea (EPPO).

Come sappiamo, la procedura di cooperazione rafforzata consente ad almeno nove paesi dell’Unione si stabilire una cooperazione in una determinata area senza il coinvolgimento di tutti i paesi dell’UE. Ciò consente di avere una “Europea a più velocità”, cioè di superare la paralisi che si verifica quando la proposta di un nuovo regolamento o direttiva è bloccata da un singolo paese o da un gruppo di paesi.

Di che cosa si occuperà la Procura europea?

La Procura sarà competente ad indagare e perseguire i reati che ledono il bilancio dell’Unione, quali: frodi (soprattutto in materia IVA), corruzione e riciclaggio transfrontalieri, cioè che coinvolgono più Stati membri. L’esigenza di istituire una Procura europea deriva dal fatto che ogni anno gli stati membri accusano perdite di gettito IVA pari ad almeno 50 miliardi di euro a causa delle frodi.
La Procura europea dovrebbe essere operativa, come stabilito dallo stesso Regolamento, non prima che siano trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del regolamento (avvenuta il 20 novembre 2017).

Sarà la Commissione europea a fissare la data di avvio delle attività della Procura, sulla base della proposta del Procuratore capo europeo, che è stato nominato in data 16 ottobre 2019. La scelta è ricaduta sulla procuratrice rumena Laura Codruța Kövesi.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 337
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2, p. 384 e ss.
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 3, p. 429 e ss.

 

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