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  Pratiche commerciali scorrette: l’Antitrust multa Sky per 2 milioni di euro

Torniamo a parlare di pratiche commerciali scorrette, dopo averne approfondito parte della disciplina qui.

Il 9 febbraio l’Antitrust, o AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), ha irrogato una multa di 2 milioni di euro a Sky.
La contestazione riguarda tre comportamenti, diversi e autonomi, qualificati come pratiche commerciali scorrette nei confronti degli abbonati dei pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport a fronte sospensione della trasmissione delle competizioni sportive in diretta, dovute all’emergenza sanitaria.

In particolare, le pratiche commerciali scorrette contestate riguardano:

1 il mancato riconoscimento della rimodulazione e/o del rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti sopra citati.

L’Antitrust ha rilevato una pratica commerciale scorretta per violazione dell’art. 20, c. 2, cod. cons. dovuta alla contrarietà alla diligenza professionale (di cui all’art. 18, c. 1, lettera h, cod. cons.).
La diligenza professionale di matrice consumeristica rappresenta una nozione autonoma rispetto a quella del Codice civile in materia di adempimento dell’obbligazione.
Ai sensi dell’art. 18 cod. cons. è da intendere come normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.
Secondo l’Antitrust, deve considerarsi pratica commerciale scorretta non solo una violazione esplicita di regole tecniche o deontologiche da parte del professionista, ma anche un comportamento contrario alla buona fede o a ciò che ragionevolmente il consumatore può aspettarsi.
Nel caso di specie, si è contestato a Sky di non aver riconosciuto un rimborso automatico dei canoni di abbonamento dei pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a fronte di una diminuzione del palinsesto causato dalla sospensione degli eventi sportivi in diretta (sia pur per motivi, eccezionali, legati all’emergenza sanitaria). Ciò sarebbe risultato idoneo a influenzare il comportamento del consumatore di recedere dall’abbonamento o, al contrario, di rimanere vincolato all’abbonamento in attesa della ripresa degli eventi sportivi in diretta.

Le altre due pratiche commerciali hanno riguardato le modalità attuative dello sconto Coronavirus, realizzate attraverso condotte ingannevoli e aggressive. In particolare:

2 l’adozione dello sconto Coronavirus, omettendo di fornire o fornendo in modo inadeguato e/o intempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello sconto, alle modalità ed ai tempi per aderirvi.
L’Antitrust ha rilevato l’integrazione di una pratica commerciale ingannevole in violazione dell’art. 22 cod. cons. in quanto gli abbonati ai pacchetti sopra citati non sono stati adeguatamente e tempestivamente informati sull’esistenza dell’apposito sconto Coronavirus, né sulla procedura o sulle tempistiche per ottenerlo. Così facendo, Sky ha di fatto impedito a tali soggetti di poterlo richiedere o di richiederlo con ritardo.

3 La previsione di ostacoli alla fruizione dello sconto Coronavirus da parte degli abbonati interessati.

L’Antitrust ha qualificato come pratica commerciale aggressiva, ai sensi dell’art. 25, l’aver limitato la possibilità per i clienti Sky di ottenere lo sconto predisponendo un’unica procedura online, oltre all’aver negato tale sconto per i clienti che nel frattempo avevano disdetto il contratto, pur essendo questo ancora in corso. Oltretutto, l’apposita procedura online risultava rallentata od ostacolata, come testimoniato dai numerosi reclami inviati dai clienti a Sky.
Secondo quanto emerso dall’istruttoria, Sky avrebbe quindi imposto ostacoli onerosi o sproporzionati all’utilizzo dello sconto da parte degli abbonati, limitando così la loro libertà di scelta.

In considerazione della gravità e della durata della violazione nonché della pluralità di illeciti amministrativi accertati, l’Antitrust ha irrogato la sanzione amministrativa di 2 milioni di euro. Questa sanzione potrà essere contestata da Sky entro 60 giorni dall’emissione del provvedimento sanzionatorio.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, 4ed, vol. 1, pp. 322-326.
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol.2, pp. 147, 340-345

 

Attività

Dividetevi in piccoli gruppi.
Ogni gruppo crea un PowerPoint in cui spiega:

  1. cosa sono le pratiche commerciali scorrette in generale;
  2. cosa si intende in particolare con pratica commerciale scorretta per contrarietà alla diligenza professionale, ingannevole o aggressiva;
  3. citate anche un caso di pratica commerciale scorretta di cui avete sentito parlare (potete consultare il repertorio di Ultim’ora!).

Ciascun gruppo espone il PowerPoint al resto della classe.

 

 

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