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Legenda

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  D.l. n. 118/2021: ancora prorogata l’entrata in vigore il Codice della crisi e nuove modifiche alle procedure concorsuali

Il 24 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 118/2021, che reca misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Come già messo in luce in precedenti numeri di questa newsletter, il provvedimento legislativo è mosso dall’esigenza di contenere e superare gli effetti negativi che hanno subito e stanno ancora subendo le imprese italiane a causa dell’epidemia da Covid-19.

Ma l’intervento legislativo si inserisce in un quadro più ampio rispetto all’emergenza sanitaria. Infatti, l’esigenza di fornire strumenti efficaci per fronteggiare le difficoltà manifestate dalle imprese è figlia di alcune Raccomandazioni del Consiglio Europeo adottate a febbraio e luglio 2020 e successivamente assorbite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In sostanza, il problema riscontrato è sempre lo stesso: bisogna migliorare l’efficienza del sistema giudiziario italiano. Perciò, tra gli interventi che interessano la riduzione del tempo del giudizio, si inseriscono anche quelli di modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza (d. lgs. n. 14/2019).

Tornando più nel dettaglio al contenuto del d.l. n. 118/2021, in primo luogo l’art. 1 prevede due proroghe importanti: il Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in vigore non più il 1° settembre 2021 ma il 16 maggio 2022; proroga che è però ulteriormente differita al 31 dicembre 2023 per quanto attiene alle procedure di allerta. Questa divergenza sembra giustificarsi in vista dell’adeguamento del Codice della crisi alla Direttiva 2019/1023/UE, che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2022.

La novità principale del d.l. n. 118/2021 è l’introduzione di una procedura di composizione negoziata della crisi (art. 2). L’obiettivo è quello di superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima ancora che si arrivi allo stato di insolvenza. Si tratta infatti di una procedura volontaria e stragiudiziale, cui l’imprenditore accede tramite una piattaforma telematica nazionale che verrà a tal fine istituita. Sostanzialmente si offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto, terzo e indipendente, dotato di particolari competenze, al fine di agevolare, con una certa riservatezza, le trattative con i creditori finalizzate a risanare l’impresa.

A partire dal 15 novembre 2021, potranno avvalersi di questa nuova procedura gli imprenditori commerciali ed agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (reversibile) che renda probabile uno stato di crisi o insolvenza e un successivo risanamento dell’impresa. In queste situazioni, l’imprenditore può richiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto, terzo e indipendente, che agevoli le trattative tra imprenditore e creditori per superare lo stato di crisi.

L’esperto deve essere iscritto in un apposito elenco formato presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Presupposti all’iscrizione sono il possesso di particolari requisiti professionali (tra cui ad esempio i titoli di avvocato, commercialista e consulente del lavoro iscritti da almeno 5 anni nei rispettivi albi professionali), nonché un’adeguata formazione (art. 3, d.l. n. 118/2021). Caratteristiche fondamentali di questa figura sono oltre alla professionalità e indipendenza, anche la riservatezza e imparzialità.

Va infine precisato che l’esperto non si sostituisce all’imprenditore, ma più che altro lo assiste nelle trattative con i creditori. Peraltro, essendo terzo e indipendente, dovrebbe anche conferire maggiore garanzia e trasparenza ai creditori sulla funzionalità delle trattative per risanare l’azienda e sull’assenza di pregiudizio per loro stessi.

A questa procedura l’art. 14 del decreto riconosce alcune misure premiali, quali ad esempio la riduzione al minimo delle sanzioni tributarie o la riduzione al tasso legale degli interessi maturati sui debiti tributari.

Da ultimo il decreto apporta alcune modifiche alla legge fallimentare (art. 20), oggi parzialmente vigente. Lo scopo sarebbe quello di anticipare alcune delle procedure e dei meccanismi di composizione della crisi che sono il cuore del Codice della crisi, ancora in attesa di esplicare efficacia.

Alla luce di questi rinvii, modifiche e adeguamenti al diritto comunitario una cosa è certa: il quadro della disciplina delle procedure concorsuali è ancora tutto in divenire.

Attività

Dopo aver letto l’articolo e il capitolo del libro dedicato alle procedure concorsuali, e con l’aiuto dei precedenti articoli sul tema, fate una breve ricerca (10-20 righe) relativa al Codice della crisi e dell’insolvenza.
In aula, provate ad aprire un dibattito rispondendo alle seguenti domande:

  • Qual è la differenza di impostazione tra la ‘vecchia’ legge fallimentare (R.D. n. 267/42) e il ‘nuovo’ Codice della crisi e dell’impresa?
  • Per quale motivo ritieni che la nuova tendenza legislativa sia quella di prevedere delle procedure di composizione (risoluzione) della crisi, come quella prevista dall’art. 2, d.l. n. 118/2021? Credi che l’imprenditore sia invogliato ad utilizzarle?

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4 ed, vol. 2, pp. 138 e ss.

 

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