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Legenda

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  Violenza sulle donne: approvato un nuovo disegno di legge

Il fenomeno della violenza sulle donne è, purtroppo, una piaga ancora molto profonda della nostra società. Come ricordato in un precedente contributo (per leggere il testo clicca qui), alcuni accordi internazionali (la Convenzione internazionale sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata nel 2011 e conosciuta come Convenzione di Istanbul, e l’Agenda 2030, all’obiettivo n. 5) sono volti a eliminare la violenza di genere anche attraverso l’impegno degli Stati.

L’Italia nel 2019, con la legge n. 69, conosciuta come Codice Rosso, ha provato a intervenire in modo fermo e rigido contro la violenza sulle donne. Ricordiamo che, grazie al Codice Rosso, sono stati introdotti nuovi reati, come: il revenge porn (che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate), il reato di costrizione o induzione al matrimonio e il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono state inoltre innalzate le pene dei cosiddetti “reati spia” (ovvero quei delitti indicatori di violenza di genere) come: maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori (stalking), violenza sessuale…

Ciononostante sono ancora molti i “reati di genere” commessi in Italia, basti pensare che nel periodo 1 gennaio – 25 giugno 2023 sono stati registrati 57 omicidi con vittime donne, di cui 47 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 27 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner (qui vengono analizzati i dati forniti dall’Istat e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, il 25 novembre 2022).

Per questi motivi il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, il 7 giugno, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica. Ricordiamoci che il disegno di legge deve prima essere approvato dal Parlamento per poter entrare in vigore e che le Camere, nel corso del procedimento legislativo, possono modificarlo.
Vediamo alcune delle disposizioni del nuovo disegno di legge (d’ora in poi ddl).

 

Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del questore

L’“ammonimento” da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare in modo rapido le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). L’”ammonimento” consiste in un avvertimento, da parte del Questore, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. La persona “ammonita” può anche subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente.

Con il recente ddl si vogliono estendere i casi in cui si può applicare l’ammonimento ai cosiddetti “reati-spia”, ovvero: percosse; lesioni personali; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori, revenge porn; violazione di domicilio e danneggiamento.

È inoltre previsto un aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto che è stato ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento.

 

Potenziamento delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono provvedimenti diretti ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi e non presuppongono la commissione di un reato.

Il codice antimafia prevede le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (ovvero un provvedimento che contiene delle prescrizioni relative a: orari, luoghi e frequentazioni che il sorvegliato deve rispettare) e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Il nuovo ddl stabilisce che queste misure potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio, lesioni personali gravi e gravissime, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale).

 

Velocizzazione dei processi

Il nuovo ddl vuole assicurare il rapido svolgimento di tutti processi in materia di violenza contro le donne.

 

Arresto in flagranza differita

Secondo il codice penale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque viene sorpreso nell’atto di commettere (quindi viene “colto in flagranza”) un grave reato. La flagranza differita consente l’arresto di un soggetto che non è stato colto sul fatto ma è stato individuato come autore di un reato per mezzo di riprese video o fotografie.

Il ddl in esame prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato come autore di alcuni reati (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…).
L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

 

Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico

Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Viene poi previsto l’ampliamento ad alcuni reati di genere (tentato omicidio e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, se commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente) per i quali è consentita l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ovvero la prescrizione a chi è indagato o imputato per tali fatti di “lasciare immediatamente la casa familiare” o di “non farvi rientro” o di “non accedervi” senza l’autorizzazione del giudice. In aggiunta si introduce il controllo del rispetto degli obblighi della misura tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Si prevede infine la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere (ovvero la privazione della libertà in via preventiva ai danni dell’indagato o dell’imputato) anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime

Viene poi previsto dal recente ddl che se, a seguito della commissione di alcuni reati di genere (omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) da parte del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, alla persona offesa, la vittima o, in caso di morte, i suoi eredi, si trovino in uno stato di bisogno, debba essere corrisposta una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato». Si supera quindi l’attuale limite della necessità della sentenza di condanna.

Come ribadito dal Ministro della giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa, avvenuta a seguito dell’approvazione del ddl esaminato: per quanto le pene siano elevate e irrogate in modo rapido e certo, non costituiscono mai una deterrenza assoluta nei confronti dei reati, in particolare per i reati di genere. Pertanto anche se il Governo è intervenuto con questo ddl, è soltanto attraverso un’operazione culturale che si potranno ridurre o eliminare questo tipo di reati. Tale operazione culturale deve iniziare dalle scuole ma deve proseguire dappertutto, anche nelle carceri. Secondo il Ministro potrebbe essere d’aiuto, al fine di far comprendere la gravità morale, fisica e psicologica di questi reati, portare ai detenuti le testimonianze delle vittime.

 

Attività

Anche se nel 2019 è entrato in vigore il Codice Rosso, sono ancora molti i reati di genere che si verificano in Italia e nel mondo. Infatti il Governo italiano ha ritenuto di dover nuovamente intervenire con una normativa ancora più rigida.
Secondo te cos’altro si potrebbe fare per cercare di ridurre la commissione di questi reati e quindi per aiutare l’operazione culturale ritenuta necessaria anche dal Ministro della giustizia?
Scrivi un testo di almeno 900 parole.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, pp. 112-113, 450-452
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, vol. 3, pp. 106-108, 146-147

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