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  La direttiva sulla trasparenza retributiva

Il principio di trasparenza retributiva e parità salariale

La trasparenza retributiva si riferisce al concetto di rendere visibili, accessibili e comprensibili le informazioni riguardanti la retribuzione all’interno di un’organizzazione o di un settore. In particolare, si tratta di garantire che ci sia chiarezza e accesso alle informazioni relative alle retribuzioni dei dipendenti, in modo da identificare e affrontare eventuali disuguaglianze salariali basate su genere, razza, età o altre caratteristiche protette.

L’obiettivo principale della trasparenza retributiva è ridurre il divario salariale e promuovere l’equità salariale tra lavoratori e lavoratrici che svolgono ruoli simili o equivalenti.  Infatti, quando le informazioni retributive sono accessibili, sia i dipendenti che i datori di lavoro possono valutare se esistono disparità ingiustificate e intraprendere azioni per risolverle.

È proprio attraverso la trasparenza che l’UE vuole colmare il divario retributivo di genere, noto anche come pay gap di genere, e così garantire il principio di parità salariale.
Il pay gap di genere consiste nella differenza media nelle retribuzioni tra uomini e donne all’interno di una determinata popolazione, settore o paese. Questa discrepanza salariale implica che le donne guadagnino mediamente meno degli uomini per lavoro simile o equivalente. Le statistiche parlano chiaro. In tutta l’UE, le donne guadagnano in media il 16% in meno degli uomini.

 

Le cause del gap salariale

Come emerge da una serie di rapporti e relazioni internazionali, il gap salariale è legato a una serie di fattori legali, sociali ed economici che vanno oltre la singola questione della parità di retribuzione a parità di lavoro. In particolare, le donne si concentrano in lavori di livello inferiore e meno retribuiti, lavorano più ore (sia nel lavoro retribuito che in quello non retribuito), fanno pause di carriera più lunghe (per la maternità) e sono più propense a scegliere il lavoro part-time per conciliare lavoro e responsabilità di cura.

Il prezzo da pagare è alto: le pensioni delle donne finiscono per essere inferiori del 37% rispetto a quelle degli uomini. Anche l’istruzione superiore non protegge le donne dal guadagnare meno. Sebbene le donne siano più istruite degli uomini in tutta l’UE, gli uomini continuano a occupare la maggior parte dei posti di comando nelle aziende. Per le donne con un’istruzione terziaria, il divario retributivo sale al 25% a loro sfavore e più si sale nella scala della carriera, più il divario retributivo si allarga.

 

Il contenuto della direttiva

L’obiettivo della direttiva è quello di usare il mezzo della trasparenza retributiva per rafforzare il principio di parità di retribuzione tra uomo e donna.
Per fare ciò la direttiva, da una parte, prevede l’abolizione di clausole di “segretezza salariale”. Queste ultime (chiamate anche “clausola di confidenzialità salariale” o “clausola di non divulgazione salariale”), sono disposizioni contrattuali che impediscono ai dipendenti di rivelare o discutere pubblicamente le proprie retribuzioni o i dettagli salariali con colleghi, terze parti o il pubblico in generale. Questa clausola è spesso inclusa nei contratti di lavoro o nei regolamenti interni delle aziende. L’obiettivo principale di questa clausola è mantenere la riservatezza e il controllo sulle informazioni retributive all’interno dell’organizzazione.

Dall’altro lato, la direttiva riconosce la necessità di avere accesso alle informazioni relative alla retribuzione sia prima dell’assunzione che durante il corso del rapporto lavorativo (artt. 5 e 6).
Si prevede, inoltre, che tramite i rappresentanti sindacali o un organismo per la parità, i lavoratori potranno richiedere e ricevere per iscritto informazioni circa il loro livello retributivo individuale e i livelli retributivi medi, divisi per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono il medesimo lavoro o simile. Qualora le informazioni ricevute risultino imprecise o incomplete, i lavoratori possono richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti dei lavoratori, maggiori chiarimenti sui dati forniti. I datori di lavoro dovranno fornire le informazioni richieste entro un termine ragionevole, ed in ogni caso entro 2 mesi (art. 7).

La tutela del lavoratore discriminato si rafforza attraverso l’introduzione di nuove regole relative all’onere della prova (art. 18). Queste regole procedurali servono a stabilire chi, in un procedimento, deve fornire la prova dei fatti. Nel caso di specie, qualora il datore violi il principio di parità retributiva e il lavoratore inizi un’azione civile nei suoi confronti, sarà il datore di lavoro a dover provare che non sussiste alcuna discriminazione. In questo modo si alleggerisce la posizione processuale del lavoratore.

In aggiunta, è previsto anche un diritto al risarcimento del danno per i lavoratori che abbiano subito la violazione di un diritto o di un obbligo relativo al principio della parità di retribuzione. In particolare, lo Stato membro dovrà garantire che «il risarcimento o la riparazione del danno comprendano il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, il risarcimento per le opportunità perse, il danno immateriale, i danni causati da altri fattori pertinenti che possono includere la discriminazione intersezionale, nonché gli interessi di mora» (art. 16).

 

L’entrata in vigore e il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva

La direttiva 2023/970 è già in vigore. Solitamente gli atti giuridici legislativi di diritto UE, come la direttiva, entrano in vigore entrano in vigore alla data in essi stabilita o, in mancanza di questa, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione.

 

Attività di ricerca

Il gender pay gap in Italia

Lavorando in coppia, riassumete i contenuti fondamentali della direttiva in una presentazione di al massimo 5 slide. Nella slide finale inserite alcuni dati sul divario salariale fra lavoratori e lavoratrici in Italia documentandovi online.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, pp. 80, 434.
  • Monti, Per Questi Motivi, Articolazione RIM, vol. 2, p. 452
  • Monti, Res Publica, 5ed, p. 145.

 

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