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  Dall’Europa: un nuovo Patto migrazioni e asilo

Introduzione

Il 20 dicembre 2023 il Parlamento europeo il Consiglio hanno raggiunto un accordo, considerato “storico”, sulla gestione dei migranti e richiedenti asilo.
Si era già dato conto (qui) delle tappe che precedono questa accordo e di cosa si intenda per politica migratoria e di asilo.

Da tanto tempo si sperava di arrivare a questo risultato posto che il primo regolamento Dublino e le sue successive modifiche, prevedevano un sistema di accoglienza che oggi non può più funzionare visto l’aumento flussi migratori.

 

Quale è l’obiettivo del Regolamento Dublino?

Il Regolamento di Dublino stabilisce quale Stato membro dell’UE è responsabile per l’esame di una domanda di asilo presentata da un richiedente protezione internazionale all’interno dell’UE. L’obiettivo è di identificare rapidamente lo stato membro competente per evitare che i richiedenti presentino molteplici domande in diversi paesi (fenomeno noto come “asylum shopping“) o che si trovino in una situazione di nessun paese che si assume la responsabilità (“asylum in orbit“).

Secondo il regolamento, la responsabilità di esaminare una domanda di asilo spesso ricade sullo stato membro che ha svolto un ruolo significativo nell’ingresso o nel soggiorno del richiedente nell’UE, ad esempio attraverso l’emissione di un visto o il controllo delle frontiere. Se un richiedente entra irregolarmente nell’UE, il paese attraverso cui è entrato diventa responsabile dell’esame della sua domanda di asilo.

 

Quali i problemi del Regolamento Dublino?

Il Regolamento di Dublino è stato oggetto di critiche e controversie, specialmente durante la crisi dei rifugiati in Europa, perché mette un onere sproporzionato sugli Stati membri situati alle frontiere esterne dell’UE. In risposta a queste sfide, sono state proposte diverse riforme del sistema di Dublino.

 

Cosa prevede il nuovo accordo?

Nel complesso, questo accordo è stato descritto come un “passo storico” per l’Unione europea, perché cerca di trovare un equilibrio tra responsabilità e solidarietà nella gestione dei flussi migratori, contrastando i trafficanti di esseri umani.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

L’accordo si fonda su cinque pilastri:

  1. Regolamento sullo screening dei migranti irregolari.
    Questo pilastro prevede procedure per l’identificazione iniziale dei migranti che arrivano in modo irregolare nell’UE, inclusa la raccolta di dati biometrici (in queste rientrano impronte digitali e palmari, riconoscimento del viso e vocali ecc.). Le procedure di verifica pre-ingresso dovranno durare al massimo 7 giorni. All’esito verrà decretata l’applicazione della procedura necessaria: rimpatrio alla frontiera, rimpatrio lontano oppure accoglimento dell’asilo.
  2. Regolamento Eurodac.
    Questo atto aggiorna le regole della banca dati con le prove biometriche raccolte durante il processo di screening, per evitare più richieste di asilo da parte della stessa persona.
  3. Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione.
    Definisce le regole su quale Stato membro è responsabile della gestione di una domanda di asilo, modificando il sistema stabilito dal precedente accordo di Dublino.
    La responsabilità dello Stato di primo ingresso durerà 20 mesi, 12 per le persone salvate in mare.
    Inoltre, si prevede un sistema di cooperazione e solidarietà tra Stati membri quando uno degli Stati si trova in una situazione di pressione e di difficoltà nell’accoglimento dei migranti. Il meccanismo prevede che gli Stati membri che non possono dare accoglienza, possono scegliere di contribuire finanziariamente (20.000 euro per persona).
    L’obiettivo è quello di condividere la responsabilità tra gli Stati membri dell’UE, mostrando solidarietà, soprattutto verso quegli Stati, come l’Italia, che proteggono le frontiere esterne dell’Unione e che sono maggiormente esposte ai flussi migratori.
  4. Regolamento sulle procedure di asilo.
    Si stabiliscono norme e procedure per presentare e gestire le domande di asilo, cercando di rendere il processo più efficiente e giusto.
    Alcune persone migranti saranno sottoposte alla procedura tradizionale, altre a una procedura “accelerata” di frontiera detta border procedure.
    La border procedure sarà applicata solo a certe categorie di persone migranti: quelli che mentono alle autorità, sono considerati un pericolo per la sicurezza, o semplicemente provengono da Paesi ai cui cittadini non viene di solito concesso l’asilo.
    Questa procedura durerà al massimo 12 settimane (sei mesi se si considera anche l’eventuale rimpatrio).
    Per ogni Stato membro è previsto un tetto massimo di persone che possono essere sottoposte alla border procedure, la quale coinvolgerà a livello europeo al massimo 30mila persone alla volta.
  5. Regolamento sulla gestione delle situazioni di crisi.
    Fornisce strumenti per reagire rapidamente in situazioni di crisi, come un elevato numero di arrivi illegali o tentativi di destabilizzazione da parte di paesi ostili. In queste circostanze, un Paese richiede alla Commissione l’attivazione della situazione di crisi, e se accordata, le sue autorità nazionali potranno applicare misure più severe, compresi periodi più lunghi per le procedure di asilo: fino a dieci giorni per la registrazione del richiedente, e sei settimane in più per la border procedure.
    Quando un Paese attiva la situazione di crisi, aumentano le misure di solidarietà da parte degli altri Stati, sia in termini di ricollocamenti (la via prioritaria) sia in termini di finanziamenti.

 

Attività

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Lavorando in coppia, cercate il significato di queste parole. Al termine, create un file unico.

  • immigrato;
  • migrante;
  • rifugiato;
  • clandestino;
  • asilo;
  • respingimento;
  • persecuzione;
  • espulsione;
  • rimpatrio;
  • ricollocazione.

 

Fonti per approfondire:

 

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed, p. 79
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, pp. 26-29
  • Monti, Per Questi Motivi, Articolazione RIM, vol. 2, pp. 60-62
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 5 ed., vol. 3, p. 54
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5 ed., vol. 2, p. 52

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