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Legenda

Novità di primaria importanza che modificano il libro di testo
Aggiornamenti importanti che integrano il libro di testo
Dati, notizie e casi interessanti per fare lezione con l'attualità

  L’ambiente entra a far parte dei principi fondamentali della Costituzione

La legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022 ha operato due importanti modifiche sul testo della Costituzione della Repubblica Italiana:

1) la modifica dell’art. 9 della Costituzione

L’articolo 1 della legge costituzionale ha aggiunto un terzo comma all’articolo 9 della Costituzione (che al secondo comma già tutelava il paesaggio e il patrimonio storico e artistico).
In base al nuovo comma dell’articolo 9, la Repubblica:

«tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

  • La prima parte è quindi specificamente dedicata all’ambiente, la cui tutela, insieme a quella delle biodiversità e degli ecosistemi, è introdotta tra i principi fondamentali della Costituzione. L’ambiente viene pertanto inteso secondo una concezione ampia: ambiente, ecosistema, biodiversità.
  • Nella seconda parte, invece, viene inserito il principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

 

Art. 9 Cost., prima della riforma Art. 9 Cost., dopo la riforma
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La riforma dell’articolo 9 è una novità importantissima e storica, perché rappresenta la prima revisione intervenuta nella parte della Costituzione dedicata ai principi fondamentali della Repubblica Italiana (ricordi? ne avevamo già parlato nel numero di luglio 2021).

Allo stesso tempo, però, rappresenta la continuazione di un percorso che era già iniziato attraverso l’opera della Corte costituzionale. La Corte, in via interpretativa, aveva già iniziato espandere la tutela del “paesaggio” (già prevista dall’art. 9) alla tutela paesaggistico-ambientale.
Questo percorso espansivo aveva già trovato una prima realizzazione in una precedente riforma costituzionale: quella del 2001, che aveva individuato, alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117, la tutela degli ecosistemi come materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2) La modifica dell’art. 41 della Costituzione

L’art. 2 della legge costituzionale ha modificato, poi, l’articolo 41 della Costituzione, inserendo l’ambiente e la salute tra i limiti all’iniziativa economica privata. L’art. 41, comma 2, della Costituzione prevede, ora, che:

«l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali».

La legge costituzionale ha poi aggiunto, al terzo comma dell’articolo 41, l’ambiente come uno dei fini (l’altro, già presente, è quello sociale) a cui può essere indirizzata l’attività economica.
In base al nuovo testo del comma terzo dell’articolo 41 Cost.:

«la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Art. 41 Cost., prima della riforma Art. 41 Cost., dopo la riforma
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Anche la modifica dell’art. 41 della Costituzione è una novità molto importante che era già stata anticipata da una lettura estensiva della Corte costituzionale. Il tema dei vincoli all’iniziativa economica era emersa nella lunga vicenda giudiziaria delle acciaierie Ilva di Taranto. Nel 2013 la Corte aveva già espresso la necessità di bilanciare le esigenze dell’iniziativa economica, del lavoro e della salute (sentenza n. 85 del 2013).

APPROFONDIMENTO

I diritti delle future generazioni

È da molto tempo che gli studiosi del diritto costituzionale, così come il legislatore e le corti costituzionali di tutto il mondo, si interrogano sulla possibilità di riconoscere diritti alle future  generazioni. Già Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, domandava a J. Cartwright, in una lettera del 5 giugno 1824, se fosse giusto che una generazione possa vincolare per sempre le altre che le succederanno.

Potrebbe sembrare semplice rispondere oggi a questa domanda: quello della “giustizia inter-generazionale” è un principio quasi intuitivo (è certo, verrebbe da dire, che una generazione non deve, con le proprie azioni, poter compromettere il presente di quelle successive).

Se però ci si riflette un po’ più a lungo si può capire quali sono stati i dubbi che, per molto tempo, hanno impedito a questo principio di affermarsi nel diritto “positivo” (la parola “positivo” si usa, nel linguaggio giuridico, per indicare la dimensione scritta del diritto: diritto positivo è quello scritto, e quindi posto, dal latino positum).

Ecco, allora, alcune domande più complesse: come è possibile riconoscere un diritto senza un soggetto (le generazioni future ancora non sono nate)? Oppure, come sapere oggi quali saranno le esigenze di persone che ancora non esistono? E soprattutto, chi attribuisce ad alcune persone (e non ad altre) delle generazioni presenti il potere di individuare le esigenze di quelle future?

Per capire quanto complessi siano i problemi aperti da questi interrogativi bisogna considerare che i diritti delle generazioni future non sono necessariamente legati al tema ambientale. Anzi, potenzialmente riguardano ogni ambito.

Pensiamo, per esempio, a un’applicazione in ambito economico: un gruppo di persone benestanti della generazione presente, in nome dei diritti delle generazioni future, potrebbe promuovere scelte di politica economica improntate ad un contenimento della spesa pubblica. Ma questo ridurrebbe i diritti sociali delle persone più vulnerabili dell’epoca presente.

Il cammino del riconoscimento dei diritti delle future delle generazioni è stato molto lento, al punto che, solo nella seconda metà del secolo scorso, ha trovato i primi riconoscimenti “costituzionali”.
Il primo risale alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, in connessione con la tutela ambientale, che ha portato all’introduzione del principio dello sviluppo sostenibile. Principio secondo cui il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente deve avvenire senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
Questo principio è stato poi ulteriormente ribadito in altre convenzioni internazionali.

Forse, però, sorprenderà alcuni scoprire che il riconoscimento dei diritti delle generazioni future è particolarmente evoluto nelle costituzioni di alcuni Stati sudamericani, veri e propri laboratori dei nuovi diritti. Gli esempi più importanti sono probabilmente le Costituzioni di Ecuador e Bolivia, rispettivamente del 2008 e del 2009, in cui, per la prima volta, sono stati riconosciuti i diritti della natura. In quelle Costituzioni, cioè, la natura non è più solo oggetto di diritti, ma è soggetto titolare di situazioni giuridiche.

Nel territorio europeo la tutela più avanzata delle generazioni future è quella predisposta dalla costituzione tedesca, che all’art. 20a stabilisce che lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali.

Forse ricorderete l’importanza che questa disposizione costituzionale ha avuto sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 24 marzo 2021, che avevamo presentato nel numero di maggio 2021.

Attività

Come abbiamo visto, l’introduzione nel testo della Costituzione di un riferimento espresso alle generazioni future è un fatto rivoluzionario: tu cosa ne pensi?
Riassumi i tuoi pensieri in al massimo 15 righe e confronta la tua risposta con quella dei tuoi compagni e compagne.

Riferimenti nei libri

  • Monti-Faenza, Res publica 4ed., pp. 118; 234
  • Monti, Per Questi Motivi, vol. 3, p.88
  • Monti, Per Questi Motivi, Articolazione RIM, vol. 2, p. 172 ss.
  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed., vol. 3, pp. 37-42; p. 385
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed., vol. 2, pp. 35-40; 306

 

 

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