Gaetano Presti, Matteo Rescigno
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE - Volume I
Quarta edizione
Zanichelli editore - Bologna
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Lezione XVI - Il procedimento fallimentare. Il fallimento delle società.

Casi e materiali

a) In caso di concordato (fallimentare o preventivo) di una società con soci a responsabilità illimitata che abbiano prestato fideiussioni nell’interesse della società si pone il problema di accertare se il concordato abbia effetto anche nei confronti dei soci oppure no (in altri termini: se essi, in qualità di fideiussori, rispondano per quanto supera la percentuale concordataria): sul punto, a risolvere un conflitto di giurisprudenza, sono intervenute le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 24 agosto 1989, n. 3749, in Foro it., 1990, I, 108.

b) Prima delle modifiche legislative introdotte con la l. 69/2009, la materia delle proposte cumulative nel concordato fallimentare è stata oggetto in un tempo relativamente breve di numerose pronunce presso le corti di merito in relazione ai più disparati aspetti. Si vedano, tutte tratte dal sito www.ilcaso.it, le seguenti sentenze: Trib. Mantova, 1° aprile 2008 secondo la quale nel caso in cui più proposte vengano messe contemporaneamente in votazione, il voto non espresso dal singolo creditore deve intendersi come favorevole per entrambe sia perché il legislatore ha attribuito rilievo unicamente alla dichiarazione di dissenso sia in considerazione del dato letterale della norma di cui all’art. 128 l.f. sia infine perché non v’è alcuna contraddizione ad ammettere che un creditore possa esprimersi contemporaneamente a favore di più proposte in gara potendo comunque entrambe soddisfare il suo interesse; Trib.Milano, 7 aprile 2008, secondo cui qualora una ulteriore proposta di concordato fallimentare venga formulata quando è già pendente il termine assegnato ai creditori per la votazione di altra precedente proposta, tale ulteriore proposta deve essere posta in un sostanziale stato di “quiescenza” in attesa della verifica dell’esito della votazione; ai creditori deve tuttavia essere data notizia del deposito della successiva proposta affinché, nel formare il proprio convincimento in ordine alla convenienza delle precedenti proposte, siano adeguatamente informati anche in ordine alle ulteriori possibilità loro offerte. Trib. Mantova, 23 maggio 2008, secondo cui non può darsi corso alla proposta migliorativa di concordato fallimentare depositata in un momento successivo a quello in cui il collegio, già investito del giudizio ex art. 129 l.f., si è riservato di provvedere sull’omologazione di precedenti proposte di concordato in gara fra loro benché il deposito della stessa sia avvenuto in un momento anteriore a quello della pubblicazione della decisione su di esse; Trib. Milano, 13 ottobre 2008, secondo cui il parere negativo del comitato dei creditori – reso sulla base delle informazioni date dal curatore – è tale da porre un vero e proprio veto sulla proposta.


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