Gaetano
Presti, Matteo Rescigno
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE - Volume I Quarta edizione Zanichelli editore - Bologna |
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Lezione IV - L'azienda, i segni distintivi e la proprietà intellettuale Casi e materiali a) L’applicazione analogica a un caso di vendita di quote sociali del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 per il trasferimento d’azienda è affermata in Cass., 20 gennaio 1997, n. 549, in Foro it., 1997, I, 1498. b) Cass. 13 gennaio 2005, n. 493 che, a fini di diritto del lavoro, ha qualificato come trasferimento d’azienda il subentro in un appalto di servizi di un nuovo appaltatore senza alcun rapporto contrattuale con il precedente sulla base della considerazione che il nuovo appaltatore aveva ottenuto la disponibilità dei medesimi beni, di proprietà del committente, necessari per lo svolgimento del servizio appaltato, può leggersi in Foro it., 2005, I, 690. c) Benché la sentenza sia stata emessa quando ancora vigeva il sistema c.d. oggettivo in base al quale il marchio si estingueva per volgarizzazione a prescindere dall’inerzia del suo titolare, è ancora interessante leggere l’ampia motivazione di Cass., 11 dicembre 1978, n. 5833, in Giust. civ., 1979, I, 1065, sulla caduta in pubblico dominio dei marchi cellophane e cellofan. d) In materia di marchi possono leggersi i seguenti provvedimenti: Trib. Roma, 7 aprile 2004, in Foro it., 2005, I, 1961, che ha riconosciuto come forte e notorio il marchio Spizzico, come effetto del secondary meaning derivante dall’intensa campagna pubblicitaria svolta e dalla conseguente penetrazione del marchio sul mercato della ristorazione; Cass., 16 luglio 2004, n. 13178, in Foro it., 2004, I, 145, che ha reputato valido il marchio composto Enervit nonostante la precedente registrazione di entrambe le parole (Ener e Vit) e ha inibito a un concorrente l’uso del marchio Enerbest; Cass., 16 luglio 2004., n. 13159, ibidem, che ha giudicato che non costituisce valido marchio di forma il segno costituito da un ovetto a doppio guscio, di cui quello esterno, di cacao, di colore marrone, e quello interno, al latte, di colore bianco, in quanto si tratta di forma che dà un valore sostanziale al prodotto ed è a esso strutturalmente e necessariamente collegata; Trib. Roma, 23 giugno 2008 (ord.), in Foro it., 2008, 3484, che ha inibito la pubblicazione della guida gastronomica “Il Gambero Rozzo”, in quanto violava l’altrui marchio nazionale e comunitario “Gambero Rosso”, utilizzato anch’esso per pubblicazioni in ambito gastronomico, atteso che la prima testata, palesemente richiamante il marchio in parola, ne sfruttava parassitariamente la fama a fini commerciali; Cass., 16 aprile 2008, n. 10071, in Foro it., 2008, 2513, che ha escluso la contraffazione del marchio straniero debole per rum “Havana Club” da parte di quello successivo altrui “Havana Carribean rum” per il medesimo prodotto, escludendo il rafforzamento del primo per effetto del “secondary meaning”, atteso che, all’epoca della registrazione in Italia del secondo marchio, l’altro non aveva ancora acquisito la notorietà di cui godeva all’estero; Trib. Torino, 20 marzo 2008, in Foro it., 2008, 1654, che ha ritenuto che il modello di autovettura denominato “Bubble”, pur non costituendo contraffazione del modello registrato di citycar “Smart”, in quanto non presenta il medesimo effetto bicolore, costituisce però contraffazione nella forma della stessa autovettura, registrata (anche) come marchio comunitario. e) Una stimolante visione non solo tecnica dei problemi attuali della proprietà industriale nella prospettiva di un paese in via di sviluppo può leggersi in V. Shiva, Il mondo sotto brevetto, Milano, Feltrinelli, 2002. Particolarmente utile è anche la lettura di Di Cataldo, Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti, in Contr. e impr., 2003, 319. f) Nell’ambito delle opere dell’ingegno e, in particolare del software, vanno diffondendosi sia rinuncie volontarie al c.d. copyright che vanno sotto il nome di copyleft (v. il sito www.gnu.org/copyleft), sia autolimitazioni ai diritti riconosciuti all’autore dalla legge. Nell’ambito di quest’ultima tendenza, va segnalata l’iniziativa Creative Commons tramite la quale si può concedere al pubblico una licenza gratuita e non esclusiva con alcune limitazioni; le possibili limitazioni, variamente combinabili fra loro, sono: a) attribuzione kBY:uso totalmente libero, ma con obbligo di citare l’autore; b) non opere derivate k=: divieto di alterare, trasformare o sviluppare l’opera; c) non commerciale k1$: divieto di usare l’opera per scopi commerciali; d) condividi allo stesso modo <$>\raster(80%,80%)="fig1"<$>: possibilità di alterare, trasformare o sviluppare l’opera, ma con obbligo di renderla disponibile al pubblico alle stesse condizioni dell’opera originaria. Per ulteriori informazioni v. www.creativecommons.it. © Zanichelli editore 2009 |