Gaetano Presti, Matteo Rescigno
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE - Volume II Quarta edizione Zanichelli editore - Bologna |
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Lezione XXVI - S.p.A.: l'organo amministrativo nel sistema tradizionale Casi e materiali a) Un esempio di linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 può leggersi nel sito della Confindustria. In materia di doveri (e responsabilità) degli amministratori per l'esistenza di un adeguato sistema organizzativo, è interessante la lettura del provvedimento reso dalla Chancery Court del Delaware nel caso Caremark, ove si legge che "a director's obligation includes a duty to attempt in good faith to assure that a corporate information and reporting system, which the board concludes is adequate, exists, and that failure to do so under some circumstances may, in theory at least, render a director liable for losses caused by non-compliance with applicable legal standards". b) Esempi di stock options possono leggersi nel sito di Banca Fideuram e in quello di Sorin. c) Lo IAS/IFRS 24 può leggersi sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità. d) Per una ricognizione delle diverse forme di responsabilità degli amministratori può leggersi Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488. La non sindacabilità nel merito dell'attività gestoria in quanto attinente alla discrezionalità imprenditoriale non preclude la valutazione delle scelte dell'amministratore al fine di verificare l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche o informazioni normalmente richieste per una scelta di quel genere, tali da configurare la violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza le funzioni amministrative. In questo senso v.: Trib. Milano, 20 febbraio 2003, in Società, 2003, 1268 ss.; Cass., 28 aprile 1997, n. 3652, in Giust. civ., 1997, I, 2780 ss. e) In tema
di amministratore di fatto l'evoluzione giurisprudenziale può cogliersi
confrontando Cass.,
3 luglio 1998, n. 6519, in Foro it., 1998, I, 3209, secondo cui la
possibilità di applicare la disciplina della responsabilità
di amministratore non legalmente nominato va circoscritta ai casi di nomina
irregolare o implicita, e Cass.,
6 marzo 1999, n. 1925, in Foro it., 2000, I, 2299, e Cass.,
14 settembre 1999, n. 9795, in Giur. comm., 2000, II, 167, ove invece
si legge che le norme che disciplinano la responsabilità degli
amministratori delle società di capitali sono dettate al fine di
consentire il corretto svolgimento dell'amministrazione della società
e si applicano dunque anche a coloro i quali abbiano di fatto svolto le
mansioni amministrative, ingerendosi sistematicamente nella gestione sociale,
anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società,
sia pur irregolare o implicita. © Zanichelli editore 2009 |